Anche il comune deve fornire quanto occorre per realizzare i diritti dei disabili nella scuola.
Spetta al Comune provvedere, restando in capo alle aziende sanitarie locali un compito di puntuale collaborazione, fornire al minore disabile gli strumenti indicati nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) redatto dai docenti e utili perché egli possa seguire la programmazione di classe.
Il genitore di un minore, affetto da disturbo generalizzato dello sviluppo di tipo autistico , ha chiesto al Comune di Chioggia: “1) l’erogazione dei fondi per il pagamento dell’assistente educativo , più n. 1 ora settimanale di coordinamento con l’équipe pedagogica. 2) “l’erogazione dei fondi per l’acquisto di materiale didattico specifico per agevolare l’integrazione scolastica del b. 3) “l’erogazione dei fondi per il pagamento dell’assistente educativo specializzato in orario extrascolastico, diffidando il predetto ente locale ad adottare con la massima urgenza ogni provvedimento idoneo.
Il Comune di Chioggia ha sostenuto di non avere alcuna competenza nelle materia oggetto della richiesta, spettando all’istituzione scolastica “…la titolarità e competenza ad inoltrare all’Amministrazione la richiesta di arredo e/o ausili didattici, inclusi quelli relativi agli alunni portatori di handicap e nel caso di specie l’Istituzione Scolastica non ha mai provveduto in tal senso”.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez, III, con la sentenza n. 1630 del 1 ottobre 2011, ha posto l’obbligo a carico del Comune di Chioggia e l’A.U.L.S.S. di Chioggia del M.I.U.R. di erogare il servizio in questione anche in assenza di fondi, ma i predetti enti hanno presentato ricorso al Consiglio di Stato.
Occorre premettere che in tema di diritti dei disabili la Corte Costituzionale ha più volte rilevato che l’esigenza di tutela dei soggetti deboli si realizza non solo con pratiche di cura e riabilitazione, ma anche attraverso il loro pieno ed effettivo inserimento, oltre che nella famiglia, anche nella scuola e nel mondo del lavoro e con la sentenza n. 26 febbraio 2010, n. 80
(con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 413 e 414 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui rispettivamente è stato fissato un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno ed è stata esclusa la possibilità di assumere insegnante di sostegno in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, pur in presenza di situazioni di disabilità particolarmente gravi), ha evidenziato, fra l’altro, che i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo, sussistendo forme diverse di disabilità, alcune di carattere lieve ed altre gravi, e che “per ognuna di esse è necessario, pertanto individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto la persona”.
L’art. 139 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59”) ha attribuito alle province, in relazione all’istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti, fra l’altro “i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio”.
Innanzitutto deve osservarsi, con riferimento al caso prospettato, che in realtà né il Comune di Chioggia, né l’A.U.L.S.S. n. 14 di Chioggia hanno rigettato la domanda, il primo essendosi limitato ad eccepire un proprio presunto difetto di competenza o di legittimazione a provvedere e la seconda non avendo neppure provveduto sull’istanza.
La competenza in materia è del comune, per effetto delle ricordate disposizioni di cui agli artt. 42 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 139 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, cui spetta pertanto di provvedere, restando in capo alle aziende sanitarie locali un compito di puntuale collaborazione (che nel caso di specie è da ritenersi mancato, tanto più che la A.U.L.S.S. n. 14 di Chioggia non risulta giammai aver fornito alcuna risposta alla diffida del ricorrente), nulla invece potendo pretendersi dal Ministero dell’Istruzione (dai suoi organi periferici e dalle istituzioni scolastiche) per quanto riguarda l’assistente integrativo e la fornitura dell’attrezzatura specifica richiesta (smart table).
Il Consiglio di Stato, con sentenza 03.10.2012 n° 5194 , accoglie le ragioni del genitore.





