Tra le mura del carcere, il diritto alla salute dei reclusi non sempre è applicato come si dovrebbe. La storia vera di R.
Di Simona Carandente
Il vasto e variegato panorama della realtà carceraria, italiana e campana in particolare, che emerge sia dai mass media che dalle esperienze concrete di tutti coloro che vi interagiscono, a diverso titolo, non è sempre incoraggiante.
Difatti, senza voler fare facile retorica nè tantomeno critica, non può non trascurarsi il dato secondo cui, a fronte di poche e limitatissime realtà senza dubbio privilegiate, sovente all”interno del carcere viene negato il riconoscimento anche dei più elementari diritti dell”individuo.
Tra quest”ultimi merita un posto rilevante il diritto alla salute, già sancito dalla Carta Costituzionale e dalla legislazione di diritto interno, il quale però tra le mura del carcere subisce, in molti casi, una profonda compressione.
In particolare, si tenga presente che l”ordinamento penitenziario, di cui alla L. 26 luglio 1975 n. 354, prevede all”art. 47 ter la possibilità per il detenuto di poter scontare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di cura o assistenza, qualora ci si trovi in presenza di requisiti tassativamente previsti dalla norma.
In particolare, la detenzione domiciliare può essere riconosciuta a persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano contatti costanti con i presidi sanitari territoriali, non potendosi ricorrere in tali casi esclusivamente all”assistenza sanitaria inframuraria.
Tuttavia, anche l”applicazione del beneficio è soggetto a limiti edittali, rigorosamente previsti dalla norma penitenziaria ed insuscettibili di diversa applicazione.
Il principale, vistoso limite alla concessione della detenzione domiciliare è quello che vede il soggetto ristretto dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure condannato con l”aggravante (recidiva) di cui all”art. 99 del codice penale.
In tale ultimo caso, vi è tuttavia la possibilità di poter fruire del beneficio anche se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non superi i tre anni.
In quest”ultima fattispecie rientra il caso di R.: dal 2001 è completamente paralizzato dalla vita in giù, a causa di un conflitto a fuoco nel quale rimase, suo malgrado, coinvolto. Ulteriori complicanze della patologia hanno interessato, successivamente, anche gli arti superiori, con il risultato che R. È su di una sedia a rotelle, completamente impossibilitato a svolgere anche le mansioni più elementari.
Per R. La detenzione è ancora più afflittiva rispetto ad una persona comune: ha bisogno di un piantone che lo aiuti in tutto e per tutto, notte e giorno; non può partecipare ad alcuna opera di rieducazione; non può neanche beneficiare del sostegno esterno dei familiari, in quanto anch”essi sono gravemente ammalati ed impossibilitati ad assisterlo anche solo sporadicamente.
Tuttavia, la corretta ed univoca applicazione della norma non consente al Tribunale di Sorveglianza, pur consapevole della gravità della situazione, nonchè della dubbia compatibilità della condizioni di salute di R. Con il regime carcerario, di potersi pronunciare in senso positivo, posto che la pena residua da scontare è, per R., superiore ai tre anni.
Solo la concessione di qualche beneficio di legge, tale da ridurre la pena che R. Deve scontare, potrà permettere al Tribunale di ripronunciarsi sulla delicatissima questione: il tutto, però, decorsi i tempi previsti dalla legge che, com”è verosimile, non saranno brevissimi. (mail: simonacara@libero.it)
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