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GENITORI RESPONSABILI ANCHE PER I DANNI COMMESSI A SCUOLA

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È interessante notare , come secondo questa sentenza che tratteremo, la responsabilità per il fatto commesso da un minore, può essere attribuita sia al genitore, sia al docente, ma per motivi diversi

La sentenza che andiamo a trattare (Cassazione 21 settembre 2000 n. 12501), conferma l’astratta possibilità del concorso di colpa tra il soggetto tenuto all’educazione del minore (generalmente i genitori) ed il diverso soggetto tenuto a vigilare lo stesso (nel caso la scuola): se un minore commette un fatto illecito mentre è affidato a persona idonea a vigilarlo e controllarlo, la responsabilità risarcitoria del genitore non viene meno perché persiste la presunzione di culpa in educando, che costituisce l’altro fondamento dell’ art. 2048 cod. civ.

Il caso
I genitori di del minore A. T., denunciavano il padre del minore E. G., nonché il Ministero della pubblica istruzione per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal minore A. T. conseguenti al sinistro verificatosi nel corso di una lezione di disegno presso il liceo che frequentavano. I genitori di A.T. sostenevano che il sinistro era stato determinato dal fatto che il compagno di classe E. G. aveva scagliato contro A. T. una gomma per cancellare, colpendolo in un occhio e procurandogli gravi lesioni.

Motivi della decisione
La Cassazione sostiene che se il fatto dannoso è imputabile a più persone (anche a diverso titolo), tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

L’affermata responsabilità concorrente del genitore e del docente comporta un vincolo di solidarietà tra gli stessi, onde ciascuno di essi è tenuto a risarcire l’intero danno subito dal danneggiato, mentre l’eventuale graduazione delle colpe ha rilievo solo nei rapporti interni tra i responsabili, ai fini dell’azione di regresso (art.2055, secondo e terzo comma).

Nel caso prospettato occorre premettere che, secondo la giurisprudenza, la presunzione di culpa in educando posta dall’art.2048 c.c. richiede, per essere superata, che il genitore provi di avere impartito al figlio un’educazione normalmente idonea, in relazione al suo ambiente, alle sue attitudini ed alla sua personalità, ad avviarlo ad una corretta vita di relazione e, quindi, a prevenire un suo comportamento illecito, nonché, in particolare, a correggere quei difetti (come l’imprudenza e la leggerezza) che il fatto del minore ha rivelato (v., ex plurimis, Cass. 6 dicembre 1986 n.7247).

Tale dimostrazione comporta, come ha correttamente ritenuto la Corte , che il genitore compia anche "un’adeguata vigilanza in ordine al grado di assimilazione, da parte del minore stesso, dell’educazione ricevuta e della conformità della abituale condotta dello stesso ai precetti dell’educazione impartitagli". Nell’opera di educazione, in altri termini, è insita un’attività di vigilanza sulla rispondenza del comportamento del minore e sui risultati concreti dell’attività educativa. In tal modo la colpa non viene ravvisata nel risultato dell’educazione, ma rimane pur sempre collegata alla condotta del genitore.

Sulla base di tale considerazione la Corte, pur ammettendo l’intento scherzoso con cui l’alunno (diciassettenne) aveva scagliato la gomma contro l’altro alunno, ha ravvisato nell’autore di tale gesto dannoso "un’immatura sconsideratezza e una non ancora acquisita coscienza della irrilevanza delle intenzioni sui risultati di un gesto comunque oggettivamente violento" ed ha ribadito, altresì, che l’educazione dei minori deve tendere a fare loro acquisire una maturità anche nelle attività di gioco e di scherzo e nei comportamenti che comunque esprimono un intento ludico.
In conclusione, sia i genitori di E.G., sia la scuola sono responsabili nei confronti di AT.

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