Anche se l’epiteto viene formulato al condizionale non perde la sua valenza offensiva ed è reato di ingiuria.
Le espressioni irriguardose rivolte alla figlia, ma evidentemente indirizzate al padre di quest’ultima, per il contesto della frase offensiva, sono ingiuriose proprio nei confronti di questi, costituendo il riferimento alla figlia proprio lo strumento per ledere l’onorabilità del padre.
Peraltro, è anche del tutto inconsistente, in merito al reato di ingiuria, il fatto che l’epiteto sia formulato al condizionale perché non perde la sua valenza offensiva.
Nel caso prospettato, un signore ricorre avverso la sentenza con la quale risulta essere stata confermata la condanna per ingiuria.
Il signore lamenta che le espressioni irriguardose contestate (tua figlia è…, e tu saresti un …) si riferivano infatti in prima battuta alla figlia e l’epiteto di "…", formulato in ogni caso al condizionale, consisteva in una espressione "blandamente ingiuriosa". Pertanto il padre della ragazza non era legittimato a denunciarlo.
Il signore lamenta ,altresì, che la testimonianza di sua madre non era stata considerata. Aveva, infatti, dichiarato la donna che il figlio si era trattenuto con lei per l’intera giornata del *30/12/…, escludendo così che potesse essersi verificato l’episodio contestato collocato in altra località: il Tribunale, come già il Giudice di pace, aveva tuttavia posticipato di un giorno il ricordo della donna, avendo ella parlato del giorno precedente il Capodanno e dei relativi festeggiamenti da preparare, in quanto nel frasario comune la festa di Capodanno deve individuarsi nel 31 dicembre e non già nel 1 gennaio.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile, così decide la Cassazione penale , sez. V, sentenza 13.09.2013 n° 37686
Quanto alla veste di persona offesa in capo al padre della ragazza , è di palese evidenza che il contesto della frase rivolta a quest’ultimo fosse ingiuriosa proprio nei suoi confronti, avendo l’imputato inteso colpire direttamente il padre nei suoi affetti familiari e costituendo il riferimento alla figlia proprio lo strumento per ledere l’onorabilità del padre: peraltro, è del tutto inconsistente la tesi secondo cui un epiteto formulato al condizionale perderebbe valenza offensiva.
Il secondo motivo, sull’apprezzamento della testimonianza della madre dell’imputato, riguarda aspetti relativi alla ricostruzione del fatto, da riservare alla esclusiva competenza del giudice di merito.
Alla Corte di Cassazione deve invece ritenersi preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. La Corte, infatti, “non deve accertare se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento” (v., ex plurimis, Cass., Sez. IV, n. 4842 del 02/12/2003, Elia).

