UN BAMBINO SI FERISCE USANDO LO SCIVOLO. A PAGARE I DANNI DEVE ESSERE IL COMUNE

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L”utilizzazione inusuale di uno scivolo, non esonera l”ente gestore da qualsiasi responsabilità.

Il genitore di un minore denuncia un Comune della Campania deducendo che, mentre aiutava il figlio a scendere dallo scivolo nella villa comunale, a causa della mancanza di una vite di fissaggio, il quarto dito della mano sinistra era rimasto impigliato nella lamiera, ed in conseguenza delle gravi lesioni gli era stato amputato.
Il Tribunale di Nola accoglieva la domanda e condannava il Comune a pagare Euro 13.944,29, da rivalutare.

Il Comune ricorreva alla Corte di Appello di Napoli che accoglieva le sue ragioni affermando che, pur sussistendo una potenziale responsabilità da parte del Comune, poiché lo scivolo è situato in un giardino comunale, il genitore non ha provato il nesso causale tra l’accaduto e lo scivolo,al contrario esiste la prova di un uso anomalo dello stesso, poiché il minore era salito in senso inverso e tale fatto è idoneo da solo a cagionare l’evento, escludendo perciò la responsabilità del Comune per mancanza di nesso causale diretto tra lo scivolo ed il danno.
Ricorre per Cassazione il genitore del minore, che arriva alla seguente decisione:

“La responsabilità ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva ed è connessa unicamente alla potenzialità dannosa della cosa in custodia; per escluderla non vale riferirsi al comportamento del danneggiato, che nel nostro caso era la discesa da uno scivolo per giochi dei bambini, dato che ciò non può esser considerato idoneo ad interrompere il nesso tra la pericolosità della cosa e danno, ma se mai idoneo ad integrare un concorso di colpe”.

Pertanto, scontato che l’evento dannoso occorso al minore è stato cagionato dallo scivolo situato nella villa comunale, per escludere la responsabilità del Comune, custode di esso, non è sufficiente che il Comune abbia provato le buone condizioni di manutenzione dello stesso e l’uso improprio del predetto gioco da parte del minore, salito aggrappandosi ai tubolari sottostanti il piano in lamiera predisposto per la discesa, anziché dalle apposite scalette.

Il Comune avrebbe dovuto dimostrare che tale utilizzazione era assolutamente inusuale, sia da parte dei minori che delle persone adulte, e quindi imprevedibile, sì che la condotta del minore ha interrotto il nesso causale tra lo scivolo e l’amputazione del dito che la parte sottostante della lamiera di esso ha provocato, e che di conseguenza l’evento non era evitabile mediante l’adozione di opportune cautele, come ad esempio il divieto di tale uso improprio, ovvero il rivestimento dei tubolari sottostanti la lamiera con materiale di gomma o comunque non tagliente.

Con queste motivazioni la Cassazione III civile 21 maggio – 22 settembre 2009, n. 20415 dà ragione al genitore, in quanto il Comune non ha dimostrato che l’utilizzazione dello scivolo era assolutamente inusuale ed imprevedibile.

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