È legittimo non indicare i dati di coloro che hanno fatto dichiarazioni utili a promuovere il trasferimento d’ufficio di un dipendente, in questo caso di una docente.
Nel caso prospettato, la prof.ssa, trasferita per incompatibilità ambientale, ricorre al TAR per il diniego parziale di accesso ai documenti, relativi al trasferimento d’ufficio.
In particolare, la prof.ssa lamenta che gli atti del procedimento in questione siano stati rilasciati con svariati omissis, tutti relativi a circostanze rilevanti per la sua difesa, poiché riconducibili alla individuazione delle date degli episodi decisivi per l’avvio del procedimento stesso e dei nominativi delle persone che sono state ascoltate dall’ispettore nel corso del procedimento, nonché senza gli allegati, costituenti parte integrante delle relazioni.
In sede di appello, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sottolinea la “mancanza di un interesse concreto ed attuale, che possa ritenersi prevalente rispetto all’esigenza di preservare l’identità di coloro che hanno reso dichiarazioni sul comportamento della docente e che potrebbero essere oggetto di possibili ritorsioni”, in quanto “…in contatto, quotidianamente, con la professoressa e con il potere disciplinare a quest’ultima riconosciuto dalla legge”.
La prof.ssa , inoltre, non avrebbe specificato le ragioni, per le quali ritiene necessario conoscere i nomi di coloro che abbiano reso dichiarazioni nel corso dell’indagine ispettiva, mentre i fatti sostanziali contestati sarebbero comunque deducibili e, all’occorrenza, confutabili. Il Consiglio di Stato , sez. VI, sentenza 28.09.2012 n° 5153, accoglie l’appello del Ministero dell’Istruzione.
Nella situazione in esame, la docente interessata è stata messa in grado di conoscere fatti sufficientemente circostanziati, circa l’esistenza di plurime testimonianze su condotte reiterate, nei confronti sia degli allievi che di colleghi (per la verità, almeno questi ultimi, facilmente individuabili dall’interessata).
Nella fase istruttoria, in cui l’Amministrazione scolastica ha ravvisato gli estremi per avviare la procedura di trasferimento per incompatibilità ambientale, nulla impedirebbe, per contestare i fatti stessi, la produzione di documenti e testimonianze, atti a suffragare l’insussistenza delle ragioni di incompatibilità, segnalate da altri soggetti (le cui convergenti affermazioni sono comunque note ed il cui anonimato potrebbe cessare, comunque dopo il passaggio della medesima docente ad altra sede di insegnamento).
Sotto il profilo in questione, la sezione non ravvisa ragioni per discostarsi dal contenuto (in termini) della propria sentenza 9 febbraio 2011, n. 895: nel caso di specie, l’amministrazione scolastica – sia pure con gli omissis indispensabili per non far identificare chi avesse reso le dichiarazioni – aveva consentito l’accesso alla documentazione acquisita al fine di attivare il procedimento di trasferimento d’ufficio, precisando come in quella documentazione la prof.ssa potesse trovare ogni utile spiegazione in ordine alla pluralità degli episodi che l’avevano vista diretta protagonista, nonchè alle dichiarazioni delle persone che avevano avuto percezione diretta dei fatti, rilevanti ai fini del suo trasferimento per incompatibilità ambientale.
Tale istituto, è bene ricordarlo, non ha finalità sanzionatorie, ma è piuttosto diretto a restituire serenità all’ambiente di lavoro in cui opera il personale dipendente, attraverso la rimozione di tutti gli ostacoli che possono incidere negativamente sul buon andamento dell’azione amministrativa.

