Quando i genitori ricorrono contro il dimensionamento scolastico e il Tribunale riconosce le loro ragioni.
Gli atti di fusione, scissione o soppressione degli istituti scolastici producono effetti sia sugli alunni, quali diretti fruitori del servizio scolastico, sia sui soggetti (personale docente e non docente) che operano nell’ambito della scuola, incidendo sulla qualità del servizio.
Con ricorso giurisdizionale i genitori di alunni delle (ex) scuole primarie S.S. Medici e De Nicola, hanno chiesto al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria l’annullamento della delibera della Giunta regionale della Calabria, nella parte concernente il dimensionamento scolastico della città di Castrovillari. A sostegno del ricorso i ricorrenti hanno dedotto che i criteri regionali in materia non contenevano alcuna motivazione in ordine alla sua necessarietà ed indilazionabilità per il riequilibrio e la sistemazione degli assetti preesistenti ed era fondato esclusivamente su di un mero criterio aritmetico.
È stato rilevato dal Consiglio di Stato che gli atti di dimensionamento scolastico, nel prevedere, quanto alla città di Castrovillari, la creazione dell’istituto comprensivo n. 2 mediante accorpamento di varie scuole tra cui, per quanto qui interessa, la scuola primaria “S.S. Medici” e quella secondaria di I grado “De Nicola” (sezioni D – E – G), sono effettivamente lesivi delle posizioni giuridiche degli alunni (e dei genitori esercenti nei loro confronti la relativa potestà), quali fruitori del servizio scolastico, in quanto direttamente incidenti sulla qualità del servizio scolastico, come non implausibilmente prospettato con riferimento, tra l’altro, alla contestata idoneità dell’edificio chiamato ad ospitare il nuovo istituto, alla disomogeneità della popolazione scolastica comprendente indistintamente bambini della scuola primaria ed adolescenti della scuola secondaria di I grado (con diverse esigenze anche dal punto di vista logistico e igienico – funzionale, asseritamente non apprezzate in modo esauriente e approfondito) ed alla omessa considerazione della diversità dei percorsi didattici e formativi delle scuole da accorpare.
Non può infatti considerarsi del tutto irrilevante per gli utenti del servizio scolastico, ed in particolare per le famiglie degli alunni, soprattutto se appartenenti alla scuola primaria o secondaria di primo grado, il contesto strutturale, logistico e funzionale nel quale il servizio scolastico viene effettivamente reso e conseguentemente la logicità e la ragionevolezza (quanto meno sotto il profilo della adeguata istruttoria e della puntuale motivazione) delle scelte di organizzazione: pertanto, indipendentemente dalla fondatezza dai vizi di legittimità da cui sarebbero affetti gli atti impugnati (secondo le tesi dei genitori), essi sono da considerarsi effettivamente lesivi, sussistendo la concretezza e l’attualità dell’interesse alla loro eliminazione, quanto meno al fine della corretta riedizione del predetto potere organizzatorio (ferma ovviamente la verifica giurisdizionale della fondatezza di tali prospettati vizi).
Alla stregua delle osservazioni svolte il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11.01.2013 n° 110 accoglie il ricorso dei genitori.

