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SE UN ALUNNO SI FA MALE, NON SEMPRE É RESPONSABILE IL DOCENTE

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Con la sentenza n. 1478/06, il Tribunale di Catania, sez V, affronta la delicata questione relativa alla responsabilità dell”istituto scolastico e dell”insegnante in caso di autolesioni dell”alunno.

Il caso
Un ragazzo di 15 anni, durante l’ora di educazione fisica, mentre eseguiva un esercizio di salto in alto, cadeva urtando il ginocchio sui denti, e riportando conseguentemente delle lesioni.
I genitori del ragazzo chiedevano al Tribunale di condannare la scuola al pagamento in favore del minore della complessiva somma di € 9.999,02 .
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio, esponendo le sue ragioni
Alla fine i Giudici traggono le seguenti conclusioni:

Nel caso in oggetto, non potrà ritenersi sussistente quella che Cassazione ha definito come «una presunzione semplice» in ordine all’inadeguata o negligente prestazione dell’insegnante, per cui l’insegnante deve dar prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il fatto, anzi, sembra del tutto evidente che tale presunzione non potrà ritenersi sussistente in tutti i casi, ma solo in quelli nei quali la concreta vicenda la giustifichi.
Dunque, se in una scuola materna un bimbo di tre anni verrà restituito ai genitori ferito e la maestra riferirà di non sapere come egli si sia procurato quelle ferite, si potrà e dovrà presumere – in mancanza di una prova del contrario – che la maestra medesima non abbia adempiuto correttamente la propria obbligazione di custodia del bimbo affidato alle sue cure.

Ma se, come nel caso di specie, un ragazzo di quindici anni e mezzo lamenta di essersi fatto male «sbattendo il ginocchio destro sui denti» mentre «eseguiva un esercizio di salto in alto», nessuna presunzione di responsabilità può ipotizzarsi a carico degli insegnanti e della scuola e l’azione di risarcimento dei danni dovrà fondarsi su concrete allegazioni e su prove delle medesime offerte dal genitore del ragazzo. Ed è fisiologicamente connesso all’esercizio di attività motorie che, facendole, si possa accidentalmente cadere e farsi male, senza che ciò necessariamente significhi che l’insegnante abbia posto in essere azioni o omissioni sotto un qualche profilo censurabili.

Il fatto, così come narrato, appare essere una normale conseguenza dell’esercizio di un’attività ginnica: un allievo compie un salto in alto e, cadendo male, sbatte il ginocchio destro sui denti.
Non avendo il ragazzo non solo provato, ma addirittura neppure allegato, che ciò sia avvenuto per una qualche ragione attribuibile a responsabilità dell’insegnante (come, per esempio, avere fatto eseguire agli allievi esercizi superiori alle loro capacità o da svolgersi con attrezzature e/o modalità inadeguate, ecc.), deve ritenersi che l’incidente in questione sia frutto di una inevitabile casualità (un piede messo male, la flessione non governata come si deve, ecc.) e che l’unico modo che vi sarebbe stato di evitarlo era non fare eseguire al ragazzo esercizi ginnici nell’ora dedicata all’educazione fisica. Il che, ovviamente, è del tutto illogico.

Cadere, sbattere il ginocchio sui denti è cosa che può accadere e con una certa “normalità” accade quando si fa ginnastica e, ancor più quando si fanno salti in alto, anche se li si fa sotto la più diligente vigilanza, e, dunque, il solo “essersi fatto male”, senz’alcuna altra precisazione, non può essere considerato indizio e men che meno prova di responsabilità di taluno nella causazione di quel fatto.

Sul punto, ha correttamente statuito anche il Tribunale di Milano che «ai fini della responsabilità dell’insegnante per fatto illecito occorso ad un alunno di scuola elementare, la presunzione di responsabilità per “culpa in vigilando” non può estendersi sino a ritenere sussistente la responsabilità stessa per il fatto solo che sia stato autorizzato lo svolgimento di giochi aerobici e dinamici».

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