Infortunio ad alunno e responsabilità del personale scolastico per un incidente avvenuto fuori dall”edificio scolastico.
È difficile credere che una disgrazia accaduta ad un alunno possa ricadere sulle spalle di una solo persona. Talvolta succede che il giudice di appello possa imputare il fatto ad una sola persona, ma la cassazione, poi, individua sempre altri soggetti responsabili. È quanto accaduto nel caso che tratteremo oggi.
Il caso
Un ragazzo di 11 anni, alunno di prima media di una scuola pubblica, al termine delle lezioni usciva di scuola e sulla strada comunale antistante l’edificio scolastico veniva investito e schiacciato dall’ autobus per il trasporto alunni, morendo sul colpo.
Si accertava pacificamente che l’insegnante dell’ultima ora, al termine della lezione di ginnastica, aveva fatto uscire i ragazzi dalla porta della palestra che affacciava direttamente sulla strada e costituiva una delle normali uscite dalla scuola, secondo una prassi normalmente seguita da tutti gli insegnanti della scuola; si accertava altresì che i ragazzi si affollavano disordinatamente sulla strada in attesa del loro autobus in gruppetti formati da allievi di varie classi che si radunavano insieme solo in relazione alla zona di residenza.
L’incidente avvenne nel momento in cui l’autobus, nell’occasione guidato dall’autista C.A., stava svoltando per entrare nel cortile della scuola, allorché alcuni ragazzi, vedendolo arrivare e riconoscendolo come il proprio, si erano avvicinati, spostandosi dal marciapiede verso la porta della corriera, "appiccicati" quasi alla stessa, di modo che la vittima cadde proprio a ridosso dell’autobus in movimento che continuò la sua marcia, investendolo.
L’incidente si è dunque verificato in un momento particolare, quando i ragazzi avevano già varcato i “confini” dell’istituto, ed è in relazione a tale momento che occorre chiarire le responsabilità.
Al riguardo osserva il Collegio che è stata dimostrata con evidente chiarezza, e risulta dalla esposizione di cui sopra, l’assoluta pericolosità della organizzazione del trasporto dei ragazzi, o meglio della mancanza di organizzazione, dal momento che avveniva abitualmente che l’autobus che ha causato l’incidente arrivasse sul posto quando già i ragazzi erano per strada, e non già prima in modo che i ragazzi, alla loro uscita, potessero trovarlo fermo ad aspettarli, sempre allo stesso posto.
Di tale pericolosità doveva farsi carico la Preside, che della pericolosità della situazione ben era a conoscenza.
Quanto alla posizione dell’insegnante dell’ultima ora, doveva quanto meno segnalare la situazione pericolosa di cui si è detto e in ogni caso vigilare sull’uscita dalla scuola dei ragazzi fino alla riconsegna dei medesimi ai genitori o altri soggetti parimenti responsabili. Conclusivamente, la Corte riteneva responsabile l’autista del servizio trasporto alunni e sottoponeva al giudice di rinvio il giudizio circa la responsabilità degli altri soggetti coinvolti: la preside, l’insegnante e i dipendenti comunali.
Cassazione Penale, Sez. 4, 07 maggio 2010, n. 17574






