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La violenza sessuale è reato anche con Internet

Anche se non c’è contatto fisico, visivo e verbale, colui che minaccia usando la Rete è comunque colpevole.

È responsabile del reato di violenza sessuale aggravata, colui che dopo aver contattato via internet, mediante MSN, due minori, celando la sua vera identità, le costringe con minaccia ad inviare foto e video dove sono ritratte nude ed in pose oscene.
Difatti al fine della configurazione della violenza sessuale può essere sufficiente anche una semplice minaccia o intimidazione psicologica, attuata in situazioni particolari, tali da influire negativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima.
La Corte di appello con sentenza ha confermato la decisione precedente che aveva riconosciuto l’uomo responsabile dei reati di violenza sessuale.

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione, sostenendo che le frasi nelle quali i giudici del merito hanno ravvisato la minaccia non avrebbero effettiva idoneità intimidatoria, tenuto conto del contenuto delle stesse e della assenza di contatto fisico, visivo o verbale in ragione del mezzo telematico utilizzato.

Il ricorso è infondato. Tale è la decisione della Cassazione penale, sez. III, sentenza 02.05.2013 n° 19033. Invero, costituisce principio consolidato quello secondo il quale per la minaccia è sufficiente che il male prospettato sia idoneo a incutere timore nel soggetto passivo, menomandone, per ciò solo, la sfera della libertà morale e che questi si sia sentito effettivamente intimidito (Sez. V 46528, 17 dicembre 2008; Sez. VI n. 14628, 23 dicembre 1999 ed altre prec. conf.).

Con specifico riferimento al delitto di violenza sessuale, si è altresì specificato che l’elemento oggettivo del reato può consistere in qualsiasi intimidazione psicologica che si ponga quale mezzo di pressione morale sull’animo della vittima e sia in grado di provocare la coazione della stessa a subire gli atti sessuali, cosicché la minaccia può ritenersi integrata dalla prospettazione di un qualunque male che, in relazione alle circostanze che l’accompagnano, sia comunque tale da far sorgere nella vittima il timore di un pregiudizio concreto (così Sez. III n. 37251, 1 ottobre 2008).

Si è affermato anche che, sempre nel reato di violenza sessuale, l’idoneità della minaccia a coartare la volontà della vittima deve esaminarsi non secondo criteri astratti aprioristici, ma tenendosi invece conto, in concreto, di ogni circostanza oggettiva e soggettiva, con la conseguenza che anche una semplice minaccia o intimidazione psicologica, attuata in situazioni particolari tali da influire negativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima, può esser sufficiente ad integrare, senza necessità di protrazione nel corso della successiva fase della condotta tipica dei reati in esame, gli estremi della violenza (Sez. III n. 35863, 25 ottobre 2002; Sez. III n. 1911, 21 febbraio 2000).

Tale rilievo appare del tutto corretto, atteso che il mezzo informatico e le comunicazioni mediante “chat” o “social network”, rendono particolarmente agevole l’approccio anche con soggetti con i quali il contatto diretto o attraverso altri mezzi di comunicazione sarebbe senz’altro più difficoltoso, non essendo necessario disporre, ai fini di tale contatto, di dati personali (identità, indirizzo, numero telefonico etc.) e potendosi raggiungere l’interlocutore anche attraverso una semplice ricerca o l’utilizzazione dei sistemi utilizzati dalle singole piattaforme per mettere in contatto tra loro gli utenti. Rilievo non minore assume, inoltre, la velocità delle comunicazioni e la possibilità di inviare fotografie e riprese video, anche contestualmente alla loro realizzazione, attraverso dispositivi portatili.

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