mercoledì, Giugno 17, 2026
29.2 C
Napoli

LEGITTIMO IMPEDIMENTO, QUESTO SCONOSCIUTO

Adv

Con il responso del referendum, anche al Presidente del Consiglio ed ai Ministri, se sottoposti a procedimento penale, si applicheranno le norme del codice di rito. Di Simona Carandente

Si è fatto un gran parlare, negli ultimi giorni ed in occasione del recentissimo referendum, di un istituto che, lungi dall’essere stato introdotto di recente e da una norma ad hoc, vive di luce propria, essendo disciplinato in via ordinaria dallo stesso codice di rito.

In particolare, l’art. 420 ter del codice di rito prevede che, se l’imputato anche detenuto non si presenti in udienza, e l’assenza sia imputabile ad un’assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore, o altro legittimo impedimento, il processo debba essere rinviato ad una nuova data, rinnovando gli avvisi all’imputato stesso, consentendogli così di poter presenziare alle successive fasi del procedimento penale che lo riguarda in prima persona. Il rinvio della trattazione del procedimento viene disposto, altresì, se l’impedimento legittimo proviene dal difensore dell’imputato, impossibilitato a partecipare all’udienza per motivi di salute, o per concomitanti ed improcrastinabili impegni professionali. Chiaramente, l’onere della prova del legittimo impedimento grava su chi ne ha interesse, ovvero imputato e/o difensore.

Lo scorso anno, con la legge 7 aprile 2010, n.51 veniva istituito una sorta di legittimo impedimento ad hoc, applicabile solo al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri stessi, per tutta la durata della loro carica: sul presupposto del costante, profuso impegno nelle attività istituzionali, tenuto conto che la partecipazione ai processi penali poteva distogliere i governanti dai propri doveri ed attività, la legge istituiva un legittimo impedimento a comparire ai processi di natura speciale, che avrebbe comportato un continuo slittamento dei processi penali a carico di costoro, pur se con la sospensione dei termini di prescrizione.

In parole povere, attraverso la legge de quo veniva palesemente violato il principio di uguaglianza, di cui all’art. 3 della Carta Costituzionale, prevedendo che lo status di Presidente del Consiglio, o di Ministro stesso, potesse supportare una vera e propria paralisi del sistema della giustizia, destinato ad essere bloccato per un periodo di tempo indefinibile, pari alla durata della stessa carica istituzionale. Com’è facilmente intuibile, la questione non poteva che essere portata all’attenzione della Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della norma e sulla sua conformità all’ordinamento positivo: con sentenza del gennaio scorso, la legge è stata in buona parte abrogata, mentre la parte residua ha subito un ultimo, definitivo colpo di spugna con i referendum abrogativi dei giorni scorsi.

Allo stato attuale, pertanto, anche al Presidente del Consiglio ed ai Ministri, se sottoposti a procedimento penale, si applicheranno le norme del codice di rito sul punto: sarà il Tribunale a valutare, caso per caso, se l’impedimento addotto da costoro sia o meno legittimo, senza che una norma vincoli l’attività del giudicante a priori, imponendogli di fatto un rinvio della trattazione del processo. (mail: simonacara@libero.it)
(Fonte foto: Rete Internet)

LA RUBRICA

Adv

In evidenza questa settimana

Pomigliano, rifiuti davanti alla scuola: individuati e denunciati i responsabili

Pensavano di sfruttare il buio della notte per scaricare...

La discarica a cielo aperto di via Bosco Gaudio: lettera aperta al sindaco Nola

 Riceviamo da Felice Romano  e pubblichiamo una  una lettera...

Argomenti

Adv

Related Articles

Categorie popolari

Adv
Adv