Quando la scuola agisce con criteri democratici e collegiali, nessun tribunale può cambiare l”esito della sua decisione.
Il caso
I genitori di un alunno del liceo scientifico ricorrevano al TAR del Piemonte contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, perché ritenevano ingiusta la non ammissione alla classe successiva del loro figlio. Essi chiedevano l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di non ammissione alla classe successiva (IV Scientifico), implicitamente contenuto nel "verbale dello scrutinio finale"; chiedevano, altresì, di far ripetere da parte di altra Commissione di Esame, previa eventuale "verificazione", la valutazione del percorso scolastico dell’alunno, nonché la valutazione finale.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, con sentenza 12 settembre 2008, n. 1891, respinge il ricorso, non prima di aver precisato i seguenti punti:
ha rammentato, in punto di diritto, che la valutazione delle prove d’esame costituisce attività che è tipica manifestazione di discrezionalità tecnica che non è sindacabile se non sotto il profilo di macroscopici errori e vizi estrinseci o in presenza di evidenti illogicità o contraddittorietà e rispetto alla quale, quindi, non essendo consentito al Giudice amministrativo di sostituirsi all’organo amministrativo valutatore, il sindacato giudiziale è ammesso “solo nei ristretti limiti dell’illogicità e della contraddittorietà manifeste in quanto, diversamente opinando, il tribunale indebitamente finirebbe per invadere l’area dell’insindacabile merito valutativo riservata al succitato organo tecnico”. (T.A.R. Toscana, Sez. I, 16 novembre 2005, n. 6223; in terminis, T.A.R. Toscana, I, 24.5.2007, n. 797);
il TAR, pertanto, ha reputato corretto l’operato del Consiglio di Classe là dove ha formulato il giudizio di non ammissione del giovane alunno alla classe successiva in applicazione dei Criteri di non promozione prestabiliti nella riunione del Collegio dei docenti;
inoltre, l’Organo di giurisdizione amministrativa ha ritenuto destituita di fondamento la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento, posto che tale doglianza non può trovare ingresso in materia di non ammissione di alunni alla classe successiva, secondo pacifica giurisprudenza condivisa dal Collegio:
“in quanto si verte in materia di valutazione della complessiva personalità del soggetto e, quindi, qualunque raffronto – avvenendo fra situazioni non omogenee, anche se i voti fossero uguali – non può assumere alcun valore dimostrativo della eventuale disparità, potendo essere diversa la risposta di due soggetti all’impegno scolastico” (T.A.R. Sardegna, 15 luglio 2002, n. 882), affermandosi anche che “al giudice amministrativo non è consentito, se non in caso di manifesta e palese illogicità, valutare la disparità di trattamento nel giudizio attribuito ad uno studente rispetto ad altri compagni di classe, poiché ciò implicherebbe la sostituzione del giudice all’amministrazione scolastica nella valutazione del rendimento e del profitto degli alunni”.(T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV, 3 febbraio 2006, n. 178).






