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In caso di separazione, il minore non solo va ascoltato, ma va anche considerato

Non si può ignorare il punto di vista del minore quando si deve decidere con quale dei genitori separati il piccolo dovrà andare a vivere.

Il caso
Una giovane ragazza, minore, in sede di separazione era affidata alla madre. Anche la Corte di appello disponeva, sulla base delle risultanze della già espletata consulenza tecnica d’ufficio e dell’audizione della minore, l’affidamento condiviso della stessa, con collocazione principale presso la madre. Il padre della giovane propone ricorso per cassazione. Il padre sostiene che la collocazione principale presso la madre della figlia minore confligge con la chiara manifestazione, da parte dell’adolescente, del desiderio di trascorrere maggior tempo con il padre. Il padre aggiunge e mette in evidenza le difficoltà della madre nel rapporto con la figlia, peraltro evidenziate in sede peritale, nonché le carenze manifestate durante il periodo di affidamento esclusivo, caratterizzato da sostanziale assenza della madre, che spesso avrebbe lasciato la giovane presso i nonni materni.

La Cassazione civile, sez. I, sentenza 17.05.2012 n° 7773 ritiene il motivo fondato.
Prescindendo dalle risultanze della consulenza psicologica, che ha messo in evidenza una situazione di difficoltà di entrambi i genitori, deve senz’altro condividersi la scelta dell’affidamento condiviso, quale concreta modalità di realizzazione del principio nella bigenitorialità.
Non appare, al contrario, sorretta da un adeguato supporto argomentativo l’opzione della collocazione in via principale della giovane presso la madre, fondata, piuttosto che su un giudizio concreto circa le capacità genitoriale della medesima, sul mero auspicio che la madre possa “maggiormente soddisfare, trascorrendo del tempo con la figlia in attività condivise, con un maggiore scambio interpersonale affettivo”, quel bisogno attribuito alla figlia di fruizione di “una figura materna più libera e più calda”.

Tale perifrasi, in realtà, sottintende le gravi carenze manifestate dalla madre, e denunciate dal padre. La stessa decisione, ripartendo salomonicamente i periodi di permanenza della figlia presso i genitori, disattende immotivatamente il risultato dell’audizione della giovane, che avrebbe espresso il bisogno “di maggiori spazi di incontro con il padre, avendo chiarito di volersi maggiormente intrattenere e relazionare con la di lui attuale compagna, madre di due giovani figli, la cui compagnia la giovane gradisce”.

Premesso che i provvedimenti in materia di affidamento non possono consistere in forzate sperimentazioni, nel corso delle quali, come in un letto di Procuste (1), le reali ed attuali esigenze della prole vengono sacrificate al tentativo di conformare i comportamenti dei genitori a modelli tendenzialmente più maturi e responsabili, deve rimarcarsi che, attesa la primazia “dell’interesse morale e materiale” della prole stessa, la norma contenuta nell’art. 155 cc., nella parte in cui prevede l’audizione del minore da parte del giudice, non solo consente di realizzare la presenza nel giudizio dei figli, in quanto parti sostanziali del procedimento (Cass., Sez. un., 21 ottobre 2009, n. 22238), ma impone certamente che degli esiti di tale ascolto si tenga conto.

Naturalmente le valutazioni del giudice, in quanto doverosamente orientate a realizzare l’interesse del minore, che può non coincidere con le opinioni dallo stesso manifestate, potranno in tal caso essere difformi: si impone, tuttavia, un onere di motivazione la cui entità deve ritenersi direttamente proporzionale al grado di discernimento attribuito al figlio.

Nel caso prospettato, trattandosi di giovane quasi diciassettenne, certamente in grado di valutare le proprie esigenze esistenziali ed affettive, non risultano adeguatamente esplicate le ragioni in base alle quali il desiderio di maggiori spazi nel rapporto con il padre le viene negato.

(1) É un antico mito greco. Procuste era un albergatore che alloggiava i pellegrini nelle sue stanze da letto, ma, forse per un eccesso di “perfettismo”, voleva che stessero esattamente nel letto assegnato e allora li tagliava se erano troppo lunghi, li allungava se erano troppo corti. Il punto di riferimento era il letto, non l’uomo.

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