L”invio di e-mail e fax promozionali, senza il consenso, costituisce danno morale, ovvero provoca fastidio e turbamento dovuti alla plurima ricezione di materiale non desiderato.
Il caso
Due professionisti denunciavano al tribunale di Brindisi/Ostuni di aver ricevuto tre fax da certa E. s.r.l. che offriva i propri servizi in relazione all’attuazione della normativa sui dati personali, mostrando così di possedere dati relativi all’attività; la società, però, non era stata mai destinataria di alcun consenso al trattamento dei dati; inoltre, nonostante le assicurazioni fornite a seguito delle proteste scritte degli esponenti, la società non solo non aveva cancellato i dati in proprio possesso, ma aveva inviato alla fine del 2004 tre e-mail di carattere promozionale e pubblicitario.;
La denuncia promossa dai professionisti risulta fondata. Ai fini della decisione risulta fondamentale la nota Cassazione civile sez. unica, data 11 novembre 2008. In essa è stato chiarito che "Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c.:
(a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall’ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni);
(c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale".
In punto di fatto, non vi è dubbio che la società E. fosse a conoscenza della volontà degli esponenti di cancellare i dati personali e non ricevere altre proposte commerciali. Ne consegue che del tutto abusivi risultano sia l’invio del fax promozionale sia l’invio delle tre e-mail tra la fine del 2004 ed il gennaio 2005. Le mail inviate, certamente non sono né accidentali né dovute a software maliziosi di terzi.
Il Tribunale di Bari con Sentenza 19-23 novembre 2009, n. 3480 ha ritenuta la sussistenza del danno morale, consistente nel fastidio e turbamento dovuti alla plurima ricezione di materiale non desiderato ed alla necessità di riservare attenzione alle necessarie risposte e diffide, peraltro regolarmente ignorate nonostante esplicita ammissione di responsabilità per iscritto.
Il danno è stato quantificato ad equità in € 5000,00, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo.

