Quando il minorenne è autore di reati, il processo penale mostra tutte le sue particolarità rispetto al processo ordinario. Di Simona Carandente
Torniamo ancora una volta a parlare di quella particolare forma di processo penale i cui istituti, nella loro interezza, volgono ad esclusivo vantaggio di soggetti minorenni, pur se autori di gravi reati.
Quando l’indagato è, come si suol dire, a "piede libero" il processo penale, pur con le inevitabili ansie ed i timori che accompagnano assistito e difensore, viene affrontato in maniera diversa, sicuramente più rilassata rispetto ai casi, frequentissimi nella pratica, in cui a seguito di un arresto si decide della libertà personale di un individuo in tempi strettissimi.
Nel caso in cui, poi, l’individuo sia soggetto minorenne, gli interessi in gioco sono anche maggiori: da una parte vi è il minore, che vive un’esperienza nuova e difficile, dall’altra i familiari, il più delle volte scossi ed incapaci di gestire la situazione, dall’altra ancora gli assistenti sociali, che hanno il difficile compito di supportare il minore nel corso dell’intera avventura giudiziaria.
Qualche giorno fa ho assistito un minore, appena sedicenne, il quale era stato arrestato per aver preso parte, insieme a maggiorenni, ad uno spaccio di stupefacenti piuttosto improvvisato, messo su per la prima volta e senza neanche particolare perizia.
In casi del genere, il processo penale minorile mostra tutte le sue particolarità rispetto al processo ordinario: il minore ha il supporto della famiglia, colloquia con assistente sociale e difensore, segue un percorso diverso e viene collocato, nelle fasi iniziali della privazione della libertà, in appositi Centri di Prima Accoglienza.
La vita non è stata benevola con il mio giovane assistito: solo due anni fa ha perso il proprio padre, al quale era legatissimo, davanti ai propri occhi, per overdose. Per uno scherzo del destino, o forse per una precisa volontà di emulazione, il ragazzo ha cominciato giovanissimo ad assumere droghe, arrivando addirittura a spacciarle per procurarsi denaro.
All’esito dell’udienza di convalida il giudice, nell’ottica rieducativa tipica del processo minorile, ha disposto che lo stesso venisse collocato in comunità, seguendo un regime di fatto detentivo ma, nella sostanza, improntato a logiche di reinserimento giuridico e sociale.
Al ragazzo verrà, di fatto, data la possibilità di ripensare al suo gesto, contando sull’aiuto di persone esperte e sull’esperienza di coetanei difficili come lui, potendo nel frattempo recuperare il rapporto con la propria madre e la possibilità, offertagli in comunità, di coltivare anche interessi afferenti al campo scolastico e ricreativo. (mail: simonacara@libero.it)
(Fonte foto: Rete Internet)







