Una “testata” data durante una partita di calcio tra minori, senza intenzionalità, non espone, chi è preposto alla loro sorveglianza, all’obbligo del risarcimento dei danni.
Il caso
Il Tribunale di Roma condannava l’associazione ACSI a pagare ai coniugi R.M. e F.A. , la somma di Euro 25847,86, perché durante una partita di calcio organizzata dall’associazione ACSI, il loro figlio minore, in uno scontro con altro minore partecipante alla partita, riportava un trauma facciale a seguito di una “testata”.
La Corte di appello di Roma,invece, riteneva che non poteva esservi alcuna responsabilità a carico dell’associazione ACSI, perché non c’era stata intenzionalità nel dare la “testata”.
Avverso questa decisione della Corte di appello di Roma hanno proposto ricorso per cassazione i genitori del minore.
La decisione
I genitori sostengono che l’associazione ACSI , nel far partecipare i ragazzini al torneo, aveva assunto un obbligo di vigilanza sugli stessi e che era mancata un’attività di controllo sui ragazzi, non avendoli ammoniti a tenere un comportamento leale durante la gara
La Cassazione ha specificato, in proposito, che qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all’attività sportiva a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo.
In altri termini, la responsabilità sussiste se l’atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, anche se lo stesso non integra una violazione delle regole dell’attività svolta; la responsabilità non sussiste, invece, se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell’attività. In pratica la responsabilità sussiste tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l’attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano (Cass. 08/08/2002, n. 12012; Cass. 22/10/2004, n. 20597).
Nel caso prospettato, il giudice, senza discostarsi da detti principi, ha tenuto conto che si trattava di una partita di calcio tra giovanissimi giocatori; che lo scontro è avvenuto nell’ambito del gioco ed era a questo collegato; che non vi era volontà di ledere, che tutti i giocatori erano dilettanti; che, tenuto conto di tutte le circostanze, il grado di irruenza dello scontro era compatibile con le caratteristiche di una partita di calcio.
Con la sentenza del 30.03.2011 n° 7247, la Cassazione civile afferma il principio secondo il quale in una gara sportiva tra minori o tra professionisti, ciò che rileva ai fini dell’illecito e quindi del risarcimento del danno, è la “intenzionalità” dell’atto che provoca il danno.




