L’allievo ha cercato di difendersi affermando che la professoressa in passato ha ricambiato le sue attenzioni e ha portato in aula una corrispondenza epistolare. Con questa mossa, però, non ha fatto altro che aggravare la sua posizione.
Nel caso prospettato, le dichiarazioni di un’insegnante non rimanevano l’unico, isolato elemento contro uno studente accusato di violenza privata. Infatti, lo studente aveva iniziato a fare una "corte serrata" alla sua insegnante, anche seguendola per strada, inviandole sms, ecc. fino ad arrivare ad una vera e propria persecuzione.
Non contento, era giunto anche ad insultare e minacciare la donna, oltre al marito della stessa, fino a quando parcheggiava la sua auto dietro quella dell’insegnante nei pressi dell’istituto scolastico nel quale ella prestava servizio, le si avvicinava e, prendendola per un braccio, le sfiorava i seni e le natiche. Lo studente veniva tratto in arresto da una pattuglia di carabinieri di passaggio in zona, la cui attenzione era stata attirata dall’insegnante, la quale raccontava ai carabinieri quanto era accaduto immediatamente prima, e che potevano anche prendere visione del testo degli sms che lo studente aveva inviato all’insegnante e al marito della stessa.
Con sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato l’affermazione di responsabilità con riferimento al delitto di violenza privata. Ricorre per cassazione lo studente. Sostiene lo studente , in sede giudiziaria, che l’insegnante, in qualche occasione, aveva ceduto alla sua corte e lo aveva baciato. A sostegno delle sue ragioni fa riferimento alla documentazione che egli ha prodotto nel corso dell’udienza di primo grado. Si tratta di fotocopie di lettere che lo studente avrebbe scritto all’insegnante. È ovvio che tali documenti nulla provano (oltre al fatto che l’imputato li abbia confezionati e conservati), dal momento che lo studente non è stato in grado di produrre una sola lettera di pugno della insegnante.
Le "attenzioni" dello studente nei confronti della sua insegnante, dunque, hanno trovato base documentale, solo nelle sue lettere, che, pertanto, paradossalmente, finisce per aggravare la sua posizione, pretendendo, col fare riferimento al testo della corrispondenza (conservata in fotocopia), di dimostrare che l’insegnante aveva, in un primo tempo, corrisposto ai suoi sentimenti e, quindi, aveva mutato disposizione d’animo, finendo per nutrire rancore nei suoi confronti. Per come premesso, dalle predette fotocopie emerge, a tutto voler concedere, che lo studente aveva importunato l’insegnante anche per via epistolare.
Conclusivamente, la Cassazione penale, sez. V, sentenza 21.02.2014 n° 8393 rigetta ricorso dello studente.
(Fonte foto: Rete Internet)






