Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all’art. 572 c.p. richiede, per la sua configurazione, una serie abituale di condotte che possono estrinsecarsi nel costante maltrattare o denigrare il soggetto passivo.
Nel caso prospettato il Tribunale di Roma aveva disposto la misura dell’allontanamento dalla casa familiare a carico di un marito, ravvisando a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia, compiuti ai danni della coniuge convivente e del figlio.
Il Tribunale evidenziava il deterioramento del rapporto coniugale, le violenze contro il figlio minore, i maltrattamenti compiuti ai danni della moglie, i comportamenti da stalker attuati dall’ uomo , acuitisi nell’apprendere di una relazione extraconiugale intrapresa dalla moglie; la sussistenza in definitiva di concrete esigenze di tutela dell’incolumità personale dei denunzianti a fondamento dell’adottata misura coercitiva.
Ha presentato ricorso l’ uomo, il quale deduce il carattere occasionale dei presunti maltrattamenti.
Il ricorso appare fondato, così statuisce la Cassazione penale , sez. VI, sentenza 20.01.2014 n° 2326.
Nella ricostruzione dei momenti salienti della vicenda descritta nella denuncia presentata dalla donna, rilievo preminente assumono due episodi di violenza fisica di cui l’uomo si sarebbe reso protagonista ai danni del figlio minore, nonchè un episodio di maltrattamenti che la donna avrebbe subito nel corso di un incontro avvenuto con l’uomo presso la sua azienda .
Ciò premesso, sembra di poter agevolmente desumere come i comportamenti prevaricatori e/o violenti ascritti all’uomo si riducono a tre nell’arco di un triennio, in un contesto familiare e coniugale in costante deterioramento per via sia dei rapporti di segno negativo tra padre e figlio, sia dell’allentamento del vincolo coniugale determinante l’instaurazione di due relazioni extraconiugali da parte della moglie.
Così fissati i termini fattuali della vicenda e ferma restando la sussistenza di un sufficiente quadro di gravità indiziaria ad essi riferita, non sembra però possibile poterli complessivamente ricomprendere in un contesto unitario, normativamente connotato dalla figura di reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi delineata dall’art. 572 cod. pen.
Il reato di maltrattamenti in famiglia richiede, infatti, per la sua configurazione, una serie abituale di condotte che possono estrinsecarsi in atti lesivi dell’integrità psico – fisica, dell’onore, del decoro o di mero disprezzo e prevaricazione del soggetto passivo, attuati anche in un arco temporale ampio, ma entro il quale possono agevolmente essere individuati come espressione di un costante atteggiamento dell’agente di maltrattare o denigrare il soggetto passivo.
Secondo la giurisprudenza elaborata da questa Sezione, invece, fatti occasionali ed episodici, pur penalmente rilevanti in relazione ad altre figure di reato (ingiurie, minacce, lesioni) determinati da situazioni contingenti (ad es. rapporti interpersonali connotati da permanente conflittualità) e come tali insuscettibili di essere inquadrati un una cornice unitaria, non possono assurgere alla definizione normativa di cui all’art. 572 cod. pen. (Cass. pen. sez. 6 n. 37019 del 27/05/2003).
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