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CON I GEMELLI RADDOPPIANO I GIORNI DI CONGEDO

Nessuno può negare l”appagamento dei bisogni affettivi e relazionali di ciascun bambino. In caso contrario, la legge prevede un sostanzioso risarcimento.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia respingeva il ricorso proposto da una mamma per ottenere il risarcimento del danno subito, a seguito della omessa concessione dei periodi di riposo giornaliero per maternità in misura doppia, dopo la nascita di due figlie gemelle, come richiesto dall’interessata.

Avverso la predetta sentenza, veniva proposto l’atto di appello in esame, al fine di ottenere l’unica tutela possibile, di tipo risarcitorio, in corrispondenza di un diritto ormai irreversibilmente leso: quello di assicurare al bambino di età inferiore ad un anno un “completo rapporto (fisico, psichico, affettivo e di assistenza diretta) con il genitore (madre o padre)” impegnato in attività lavorativa.
Il Consiglio di Stato con sentenza del 09-05 2011 n. 2732 ritiene che l’appello sia fondato.
Nella situazione in esame, infatti, risulta stabilito con forza di giudicato che sia la legge n. 53/2000, sia la normativa previgente imponesse, in caso di parto gemellare, il raddoppio dei periodi di permesso per il genitore che ne facesse richiesta al proprio datore di lavoro (anche di natura pubblica), in considerazione dei maggiori oneri di cura e assistenza dei minori interessati.

La mancata concessione (per un periodo più o meno lungo) del beneficio in questione, accordato a tutela della genitorialità, ha comportato “in re ipsa” un danno, corrispondente all’omesso soddisfacimento delle esigenze, che la legge intendeva soddisfare: non solo la protezione della salute della donna e la maggiore attenzione per le necessità fisiologiche dei neonati nel primo anno di vita, ma anche l’appagamento dei bisogni affettivi e relazionali di ciascun bambino, per realizzare il pieno sviluppo delle loro personalità (cfr. anche, in tal senso, Corte Cost., 1° aprile 2003, n. 104).

Tenuto conto, pertanto, della natura di diritto soggettivo della situazione soggettiva risultata lesa e del carattere immateriale del beneficio che a suo tempo non è stato esercitato, deve ritenersi che la mamma in questione – anche in assenza di specifiche allegazioni su un possibile danno materiale (come la necessità di ricorrere a personale a pagamento per l’assistenza dei bambini, in corrispondenza delle ore di permesso negate) – possa comunque richiedere la valutazione equitativa, di cui all’art. 1226 cod. civ., per la mancata corrispondenza ai bisogni relazionali sopra specificati, quale danno certamente non suscettibile di prova nello specifico ammontare, ma sussistente per le stesse ragioni giustificatrici delle norme a tutela della genitorialità.

Il Collegio ritiene che il risarcimento possa essere equitativamente fissata nella misura complessiva di €. 5.000,00 stabilendo, così, il principio che va tenuto presente l’appagamento dei bisogni affettivi e relazionali di ciascun bambino.

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