Sussiste un diritto di accesso ai documenti e rilascio di copia anche per la certificazione prodotta ai fini della legge 104/92.
Il caso
Una docente ha proposto ricorso al Tar della Puglia contro il parziale diniego di accesso ai documenti relativi al procedimento preordinato al trasferimento dei docenti “soprannumerari”.
La docente aveva chiesto l’accesso alla certificazione medica esibita da altra docente riguardante la figlia minore, per poter fruire dei benefici previsti dalla legge 104 /92.
La docente aveva chiesto che la copia del certificato in questione fosse rilasciato previo oscuramento del nome della minore e della relativa diagnosi , ritenendo sufficiente, ai fini della tutela delle sue ragioni in sede giudiziaria, acquisire il dato relativo allo stato di gravità della minore
Pertanto, sebbene la documentazione richiesta contenesse potenzialmente dati sensibilissimi, poiché idonei a rivelare lo stato di salute di una minore, in considerazione delle modalità con le quali l’interessata chiedeva di accedervi, non rilevava in concreto alcuna compromissione al diritto della riservatezza. L’accesso ai documenti poteva essere consentito alla ricorrente sia per prenderne visione sia per avere una copia degli stessi; invece l’amministrazione aveva concesso la sola visione della certificazione.
Il Tribunale Amministrativo regionale per la Puglia , Bari, Sez. II, con la sentenza del 22-10- 2010 n. 3789, accoglie il ricorso e ordina all’ Amministrazione resistente l’esibizione della documentazione richiesta, consentendone l’estrazione di copia previo oscuramento del nominativo della minore e della relativa diagnosi.
La sentenza in questione chiarisce un punto molto controverso nella realtà amministrativa superando le originarie previsioni dell’art. 24 della legge 241/90 circa l’accesso limitato alla sola visione della certificazione quando si tratta di dati sensibili.






