Il bacio sulla bocca assume valenza di violenza sessuale, se dato senza il consenso o con abuso della posizione di inferiorità del soggetto passivo.
Il bacio sulla bocca assume valenza di violenza sessuale, se dato senza il consenso o con abuso della posizione di inferiorità del soggetto passivo o il reato di atti sessuali con minorenne, se dato a soggetti infraquattordicenni oppure a soggetti infrasedicenni legati da un rapporto di subordinazione con il soggetto agente.
Una ragazza, appena tredicenne, mentre camminava sulla pubblica via per recarsi al mare, era stata avvicinata da un ultracinquantenne, che era stato bidello presso la scuola elementare in precedenza frequentata dalla ragazza. Il cinquantenne, che era a bordo di un ciclomotore, si era fermato a chiacchierare con la minore e le aveva chiesto se fosse fidanzata. Alla risposta negativa, l’uomo le aveva chiesto in tono scherzoso se voleva fidanzarsi con lui. La minore, intimorita e imbarazzata, aveva replicato che doveva andar via; ma a quel punto il cinquantenne l’aveva presa per i polsi e le aveva dato due baci sulla bocca.
Tanto premesso in fatto, il tribunale, escluso il carattere violento della condotta, riteneva sussistere il reato di violenza sessuale e condannava il cinquantenne. Il cinquantenne ha proposto personalmente ricorso per cassazione, lamentando eccessiva la condanna per violenza sessuale, in quanto non ha carattere sessuale il bacio sulle labbra senza contatto con le lingue.
La Cassazione penale, sez. III, sentenza 02.07.2007 n° 25112 ritiene il ricorso infondato.
In conformità alla nozione “oggettiva” di atto sessuale, il dolo del reato consiste nella coscienza e volontà di compiere un atto lesivo della libertà sessuale della persona offesa, senza che rilevi l’ulteriore fine dell’agente, che è in genere quello di soddisfare la sua concupiscenza, ma può anche essere un fine ludico o di umiliazione della vittima. Così, se il bacio sulla bocca indubbiamente attinge una zona generalmente considerata erogena, è altrettanto indubbio che esso perde il connotato sessuale se è dato in particolari contesti sociali e culturali. Per esempio, nella tradizione russa il bacio sulla bocca è scambiato come forma di saluto, sicché il bacio c.d. alla russa non può identificarsi come atto sessuale. Altrettanto può avvenire in certi contesti familiari o parentali, in cui il bacio sulla bocca tra parenti è solo un segno di affetto, privo di connotazioni sessuali penalmente rilevanti.
In questi e in consimili contesti non erotici esula la nozione penale di atti sessuali, perché – secondo richiamata in precedenza, la condotta dell’agente non è oggettivamente idonea a compromettere la libertà sessuale del soggetto passivo, o più esattamente del partner, indipendentemente dal consenso di quest’ultimo. Al contrario, al di fuori dei contesti sopra esemplificati, il bacio sulla bocca assume valenza sessuale, sicché integra il reato di violenza sessuale, se dato a soggetti infraquattordicenni oppure a soggetti infrasedicenni. Non si può però fare distinzione ai fini penali in base alla "profondità" del bacio, sino ad escludere la natura sessuale per i baci caratterizzati soltanto dal contatto delle labbra, e riservare la nozione di atto sessuale soltanto ai baci che arrivano al contatto delle lingue, come pretende il ricorrente.
Entrambe le tipologie di baci, infatti, sono idonei a ledere la libertà e integrità sessuale del soggetto passivo (a meno che si tratti di baci leggeri scambiati in quei particolari contesti non erotici che ne escludono la connotazione sessuale).
Si deve quindi concludere che non soltanto il bacio profondo, o bacio alla francese, col contatto delle lingue, ma anche il bacio limitato al semplice contatto delle labbra, configura un atto sessuale idoneo a invadere la sfera intima del soggetto passivo, e come tale integra la violenza sessuale.



