Questa settimana proponiamo il caso di un insegnante avvezzo a punire e mortificare i propri alunni.
Si configura il reato di abuso dei mezzi di correzione nel caso in cui un insegnante si avvalga di metodi educativi inadeguati ed abusivi, assolutamente irrispettosi della personalità evolutiva dei suoi alunni e delle loro sensibilità, così da cagionare nei bambini più deboli, in maggiori difficoltà e in condizioni di disagio, uno stato di sofferenza e di umiliazione, tanto da determinare il pericolo concreto di malattia.
Il fatto
Un maestro applicava punizioni non consentite, offensive e mortificanti, in particolare percuotendo con un righello le mani e le terga degli alunni, colpendoli al capo con il vocabolario o altri libri, estraendo a sorte il nome degli alunni da punire per comportamenti indisciplinati, in tal modo negando il principio della responsabilità personale e proporzionale tra infrazioni e punizione, con grave danno pedagogico.
La situazione verificatasi, a causa dei comportamenti del maestro, è stata tale da determinare uno stato di sofferenza, umiliazione e disagio per gli alunni; una condotta, però, che a giudizio della Corte d’appello non può caratterizzarsi di maltrattamento, per essere stata costante e non avere in concreto determinato l’allontanamento dei bambini dalla scuola, come è stato riferito da alcuni di loro.
II giudice d’appello ritiene, dunque, che dalle stesse testimonianze, delle quali ha dato ampia descrizione nella parte argomentativa della decisione, non sono emerse condotte riconducibili a quelle richieste per la configurazione del più grave delitto di maltrattamenti. La condotta è riconducibile ai delitti di abuso dei mezzi di correzione, rileva la sentenza impugnata, poiché l’esercizio della funzione correttiva con modalità afflittive e deprimenti della personalità contrasta con la pratica pedagogica e con le finalità di promozione degli alunni a un grado di maturità tale da renderli capaci di libera espressione delle loro attitudini.
Propone ricorso per cassazione l’insegnante il quale, tra i motivi a sostegno della sua difesa, pone la questione preliminare relativa all’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Il reato è stato commesso fino al 19 gennaio 2004 – giorno in cui ha avuto effetto la sospensione dal servizio del maestro, pertanto il tempo ordinario di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi, è decorso il 19 luglio 2011. Tale termine, però, è stato sospeso per un periodo di tre mesi e tredici giorni, e, pertanto, il tempo di prescrizione è definitivamente decorso il 1 novembre 2011. Il reato è, dunque, estinto per prescrizione.
Non ricorrono le condizione per la pronuncia del proscioglimento nel merito, poiché la Corte d’appello – come descritto in narrativa – ha riprodotto la ricostruzione dei fatti accertati dal giudice di primo grado e ha posto in rilevo gli elementi di prova a carico del maestro , sviluppando un corretto e coerente ragionamento probatorio in ordine alla sussistenza degli episodi richiesti per la configurazione del reato ritenuto in sentenza. Ciò comporta la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, previo annullamento della sentenza impugnata senza rinvio. Così ha deciso la Cassazione penale , sez. VI, sentenza 28.03.2012 n° 11734

