Tra i candidati del concorso docenti PNRR3 cresce la preoccupazione per le difformità riscontrate nella valutazione dei titoli a seguito dell’accorpamento delle classi di concorso introdotto dal DM 255/2023.
Al centro della questione vi è il punteggio previsto dal punto B.4.1 della tabella di valutazione dei titoli, che attribuisce 12,5 punti per il superamento di un precedente concorso ordinario riferito allo specifico posto per il quale si concorre. Secondo numerose segnalazioni provenienti da diverse regioni, tale punteggio verrebbe in alcuni casi riconosciuto anche a candidati che hanno superato una sola procedura concorsuale relativa a una delle classi successivamente accorpate, con il risultato di ottenere un riconoscimento esteso anche all’altra classe confluita nel nuovo accorpamento.
Una situazione che, secondo molti aspiranti docenti, rischia di generare una disparità di trattamento rispetto a quanti hanno affrontato procedure concorsuali autonome e distinte, sostenendo prove separate per ciascuna classe di concorso.
La questione è emersa con particolare evidenza dopo l’intervento dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, che a seguito di segnalazioni e reclami presentati dai candidati ha disposto la revisione in autotutela dei punteggi attribuiti in alcune graduatorie delle classi di concorso accorpate. L’USR ha chiarito che il punteggio per il superamento di un precedente concorso può essere riconosciuto soltanto quando riferito alla specifica classe di concorso e al medesimo grado di istruzione per il quale si partecipa alla procedura selettiva.
A rafforzare questo orientamento è intervenuta anche la sentenza n. 459/2026 del TAR Calabria relativa alla graduatoria AS2B, Inglese nella scuola secondaria di secondo grado. Il Tribunale ha annullato la graduatoria ritenendo non legittima l’attribuzione dei 12,5 punti per il superamento di un concorso riferito a una classe accorpata appartenente a un diverso grado di istruzione. Nella pronuncia viene evidenziato come l’accorpamento delle classi di concorso non elimini la distinzione tra i diversi ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado e come il beneficio debba essere riferito esclusivamente allo specifico posto messo a concorso.
Nonostante tali interventi, continuano tuttavia a registrarsi interpretazioni differenti sul territorio nazionale. Secondo i candidati, il rischio concreto è che aspiranti in possesso degli stessi requisiti vengano valutati in maniera diversa a seconda della regione o della commissione esaminatrice di riferimento, con possibili ripercussioni sulla formazione delle graduatorie finali.
Da qui la richiesta di un chiarimento ufficiale da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che consenta di uniformare l’applicazione delle norme su tutto il territorio nazionale e di garantire trasparenza, certezza del diritto e pari condizioni di partecipazione per tutti i concorrenti.
L’obiettivo, precisano i candidati, non è contestare il merito dei singoli partecipanti, ma assicurare che le graduatorie vengano formulate sulla base di criteri omogenei e condivisi, nel rispetto dei principi di imparzialità e uguaglianza che devono caratterizzare ogni procedura pubblica di reclutamento.






