E’ stato avviato ieri il procedimento, nei confronti di un Dirigente amministrativo dell’ente ed ex Dirigente al personale, finalizzato all’annullamento della Delibera di Commissario straordinario n.47 del 7/12/2011, della Deliberazione n. 52 del 23/12/2011, nonché della Determina dirigenziale n. 193 del 28/02/2012. Al destinatario del procedimento sono stati assegnati 30 giorni per far pervenire osservazioni e documentazione relativi ai fatti contestati.
Con il cambio del Dirigente al Personale del Comune di Acerra si è avviata la digitalizzazione dei fascicoli di ogni dipendente dell’Ente. In tale fase si è rilevato che il procedimento di mobilità previsto preliminarmente all’assunzione di un Dirigente amministrativo non si è concluso secondo i termini dell’avviso e di legge. Inoltre, dall’esame degli atti è emerso che la formale istituzione del posto in dotazione organica si sia concretizzata solo successivamente al reclutamento avvenuto con le citate delibere commissariali. In più «non risulta agli atti di questa Amministrazione – si legge nella comunicazione di avvio del procedimento – che, nel procedere all’utilizzazione della graduatoria approvata dal Comune di Cave, sia stata preliminarmente accertata la posizione in seno alla stessa, né è stato possibile verificare se ricorresse la necessità di procedere al suo “scorrimento” con preventivo interpello dei candidati eventualmente collocati in posizione poziore».
«Il complesso di tali “criticità” – continua ancora il provvedimento – fa sì che l’intera procedura perfezionatasi con l’atto di assunzione si prospetti come inficiata da plurimi profili di illegittimità, ovvero di nullità, in quanto posta in essere in violazione dell’art. 91 D. L.vo n. 267/2000 che inibisce agli Enti Locali di utilizzare gli idonei delle graduatorie di un pubblico concorso per i posti istituiti ovvero trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo nonché dell’art. 3 D.P.R. n. 3/1957 che, in linea generale, subordina l’assunzione e, quindi, la costituzione del rapporto di pubblico impiego all’esistenza di posti di ruolo vacanti, disponibili, trasformati. A ciò si aggiunga che il ricorso alla particolare procedura di cui all’art. 9 della legge n. 350/2003 non ammette deroghe al principio, di rango costituzionale, in base al quale l’assunzione presso una Pubblica Amministrazione deve avvenire pur sempre nel rispetto delle regole della concorsualità, onde far sì che venga assicurata la scelta dei candidati che abbiano dimostrato di essere i più meritevoli in virtù della collocazione ricoperta in graduatoria».