La separazione tra coniugi genera, quasi sempre, forti tensioni in famiglia, le quali non giustificano i maltrattamenti a carico della moglie, anche se provoca.
Il fatto
La Corte di Appello di Bologna, diversamente dalla decisione del Tribunale di Piacenza, condannava un marito, imputato del reato di maltrattamenti in danno della moglie e condannava l’uomo, ai soli effetti della responsabilità civile, al risarcimento dei danni patiti dalla moglie e liquidati in euro 25.000,00 oltre gli interessi.
La Corte territoriale riteneva provata la condotta di maltrattamenti ascritta al marito da una serie di elementi di univoco significato e tutti convergenti nello stesso senso: dichiarazioni attendibili e particolareggiate della moglie, che aveva riferito sull’abituale comportamento tenuto dal marito nel corso della convivenza coniugale, resa intollerabile dalle continue ingiurie, percosse e lesioni di cui era stata destinataria; la testimonianza di un vicino di casa, che aveva riferito dei continui litigi tra i coniugi, degli insulti e delle lesioni di cui la donna era stata gratificata dal marito, in una occasione in cui la donna, picchiata dal marito, si era rifugiata in casa sua e gli aveva chiesto di chiamare i Carabinieri.
Il marito, non accetta tale decisione e propone ricorso per cassazione, deducendo di aver dato rilievo ad episodi (lesioni subite dalla moglie.) mai contestati. La Cassazione con la Sentenza 27 maggio – 18 settembre 2008, n. 35862, rigetta il ricorso.
La sentenza della Cassazione ricostruisce la tormentata convivenza dei coniugi in maniera approfondita e sintetizza che il reato di maltrattamenti può ben evidenziarsi anche in un contesto familiare caratterizzato da forti tensioni ascrivibili ad entrambi i protagonisti della vicenda, tra i quali viene a crearsi un clima di reciproca insofferenza e intollerabilità, considerato che anche una tale situazione deve essere comunque gestita con equilibrio, nel rispetto delle regole di civile convivenza e della dignità fisica e morale della persona e non legittima reazioni che insistono su condotte abitualmente proiettate alla aggressione, alla mortificazione e all’umiliazione della controparte.
La provocazione della moglie, nel caso concreto – peraltro – non provata, è, in astratto, compatibile con il reato di maltrattamenti, ma non è causa di esclusione dello stesso, che può essere attenuato nelle conseguenze sanzionatorie in relazione soltanto ai singoli episodi ai quali la stessa inerisce.

