Il diritto al mantenimento di un figlio è così importante che la sua privazione va risarcita anche dopo trascorsi 40 anni dalla nascita.
Il caso
Un uomo, di età matura, esponeva di essere figlio naturale, essendo nato da una relazione della mamma con un uomo di cui non era la moglie. Aggiungeva che il padre, venuto a conoscenza del concepimento, aveva interrotto ogni rapporto con la donna, rifiutandosi, anche in seguito, di riconoscerlo come figlio e di mantenerlo, così costringendolo a un’esistenza , considerate le misere condizioni della madre, piena di stenti e di privazioni. Perciò, chiedeva che il Tribunale di Catania, accertata detta filiazione naturale, condannasse il padre a corrispondergli quanto dovuto per la mancata assistenza e mantenimento.
Il padre si opponeva a tale richiesta, contestando principalmente di essere il padre naturale dell’uomo. Il Tribunale, sulla base delle prove acquisite e del sostanziale rifiuto del convenuto di sottoporsi al prelievo per l’esecuzione della disposta consulenza ematologica, accoglieva la domanda di dichiarazione di paternità presentata dopo quarant’anni .
Risulta agevole quindi constatare come, sulla base di tali emergenze processuali, la corte territoriale abbia correttamente affermato la responsabilità del padre naturale, derivante dalla volontaria, grave e reiterata sottrazione agli obblighi tutti derivanti dal rapporto di filiazione, con conseguente risarcibilità "per la subita lesione dei fondamentali diritti della persona inerenti la qualità di figlio".
Con la sentenza 10-04-2012, n. 5652, la Corte sostiene che l’obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicchè nell’ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l’obbligo dell’altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (Cass., 2 febbraio 2006, n. 2328).
Nell’ambito di un vasto orientamento, formatosi sia in dottrina, che nella giurisprudenza, è stato, da tempo enucleata la nozione di illecito endofamiliare, in virtù della quale la violazione dei relativi doveri non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c..
Inoltre la Corte ribadisce che non può dubitarsi, con riferimento al caso di specie, come il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di un figlio, manifestatosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, determini un vulnus, dalle conseguenze di entità rimarchevole ed anche, purtroppo, ineliminabili, a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano nella carta costituzionale (in part., artt. 2 e 30), e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e di tutela.





