L’esercizio del diritto di critica, in astratto configurabile nei riguardi della preside dell’istituto, non è legittimo quando si manifesta con modalità che esprimono una chiara manifestazione di disprezzo.
Il caso
Un professore dell’Istituto IPSIA , nel corso di una riunione di docenti , aveva offeso l’onore ed il decoro della preside sputandole addosso per tre volte e rispondendo agli astanti, che gliene chiedevano conto, con la frase "la sto profumando". È stato condannato dal Tribunale di Palermo per il reato di ingiuria e la Corte d’Appello ha confermato la decisione del primo giudice. Il professore propone ricorso per il suo annullamento .
La Cassazione penale, sez. V, sentenza 11.08.2008 n° 33344 ritiene il ricorso è infondato e lo respinge.
Secondo la Corte emerge in modo chiaro dalla sentenza del Tribunale come il gesto di uno sputo indirizzato verso una persona sia un’evidente manifestazione di disprezzo, soprattutto se reiterato come nel caso e se accompagnato da affermazioni che ne denotano la indubbia volontarietà. Non è rilevante se lo sputo avesse o meno attinto la preside e se la difficoltosa salivazione del professore, dovuta alla foga nella discussione, ne avesse reso l’esecuzione più problematica.
La Corte ha evidenziato il profilo della struttura normativa di due diritti fondamentali: diritto di manifestazione del pensiero e diritto all’onore. Il l primo è sempre tradotto in termini di libertà garantita, mentre il secondo è configurato in termini di limite posto all’esercizio della predetta libertà. Nel sistema penale la tutela dall’aggressione all’onore ed al decoro della persona cede alla libertà di manifestazione del pensiero quando quest’ultima sia connotata dai requisiti dell’esercizio del diritto di critica, riconosciuto in forza dell’art. 51 c.p. e se riconducibile all’alveo del corretto esercizio del diritto di libertà.
Alla luce di tali principi la motivazione della Corte territoriale ha escluso il ricorrere dell’esercizio del diritto di critica, in astratto configurabile nei riguardi della preside, sul rilievo che la pretesa manifestazione di dissenso si era estrinsecata con modalità tali (lo sputo contro, o verso, una persona è chiara espressione di volgare disprezzo soprattutto quando accompagnata con le espressioni sopra riferite) da escludere che potessero essere configurate come legittime espressioni di critica all’operato della preside.

