SI É GENITORI SEMPRE, IN QUALUNQUE OCCASIONE E PER QUALSIASI MOTIVO

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“I genitori sono sempre i genitori”, espressione tipica , per affermare che la responsabilità dei genitori permane anche se il figlio minore si allontana dalla casa familiare per andare a vivere con altro componente della famiglia.

I genitori sono responsabili dei figli minori che abitano con essi, sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza; sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell’attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

Il caso
I genitori di S. esponevano che il minorenne, alla guida del suo ciclomotore, era stato coinvolto in uno scontro con altro ciclomotore, condotto da B., anch’egli minorenne, e denunciavano per il risarcimento dei danni i genitori del B. Il Tribunale di Arezzo accertava la responsabilità di B. e condannava i suoi genitori al risarcimento dei danni.

La Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Arezzo, escludeva la responsabilità per danni dei genitori di B. , con la motivazione che, alla data dell’incidente, la loro coabitazione con il figlio (all’epoca sedicenne) era cessata da due anni, essendosi questi trasferito a vivere con il fratello, per ragioni di lavoro.

I genitori di S. ricorrono in Cassazione, in quanto sostenevano che il trasferimento del minore presso il fratello era da ritenere temporaneo e contingente, recandosi regolarmente la madre presso l’abitazione dei figli per provvedere alle loro necessità; sostenevano, altresì, che l’art. 2048 c.c. era stato male interpretato, non venendo meno la coabitazione con i genitori nel caso di spostamento dei figli per ragioni di lavoro.
La Cassazione riteneva valido il motivo dei genitori di S. e accoglieva il ricorso con la seguente motivazione:

I criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono sia nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi; sia anche e soprattutto nell’obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l’educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari (Cass. civ., Sez. I, 24 maggio 1994 n. 5063; Cass. civ., Sez. 3, 11 agosto 1997 n. 7459).

Ne consegue che la responsabilità dei genitori non può ritenersi esclusa per il solo fatto del temporaneo allontanamento del minore dalla casa familiare, qualora l’illecito da lui commesso consista nel mancato rispetto delle regole di comportamento vigenti nel contesto sociale, in termini tali da manifestare oggettive carenze dell’attività educativa.
La negligenza, l’indisciplina e l’irresponsabilità nella condotta di guida, in termini tali da mettere a rischio i beni o l’incolumità altrui, costituiscono per l’appunto manifestazione di tal genere di comportamenti.

Erroneamente, pertanto, la Corte di appello di Firenze ha ritenuto che il mero fatto dell’allontanamento del minore dalla casa paterna valga di per sé ad esonerare i genitori da responsabilità, potendo le carenze educative protrarre i loro effetti anche per il tempo successivo alla cessazione della coabitazione (Cassazione civile , sez. III, sentenza 14.03.2008 n° 7050).

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