Violazione degli obblighi di assistenza familiare: quando la vittima è l”anziana. Di Simona Carandente
Nella stragrande varietà delle vicende di natura familiare previste dal legislatore, non può non tenersi conto che il diritto può, e spesso deve, adattarsi ai mutamenti di costume che avvengono nella realtà di tutti i giorni, dando vita a fattispecie assolutamente singolari, che necessitano di maggiore sensibilità e perizia proprio per la delicatezza degli interessi in gioco. Si è già più volte affrontata la portata della previsione di cui all’art. 570 del codice penale, che punisce la condotta di chi abbandoni il domicilio domestico, serbando una condotta contraria alla morale delle famiglie, omettendo di versare le somme dovute a titolo di mantenimento, facendo mancare alla persona offesa (ex coniuge e figli non autosufficienti) i mezzi necessari a sopravvivere.
Nella stragrande maggioranza dei casi, tali condotte si verificano all’indomani delle separazioni, legali o di fatto, quando il coniuge economicamente “forte” tenta di sbarazzarsi del proprio vincolo familiare, giungendo non solo a non versare quanto stabilito in sede di separazione, ma addirittura ad ignorare del tutto i figli nati dalla precedente unione, anche se minori, quasi come se questi non fossero mai esistiti. Bisogna constatare, non senza una punta di rammarico, che il punto dolente delle sentenze di condanna, pronunciate in caso di sussistenza del reato, sta proprio nell’esecuzione delle statuizioni civili, non solo per quel che concerne la lungaggine delle procedure di recupero civilistiche, ma anche per l’impossibilità di poter attingere al patrimonio dell’imputato qualora questo ne sia sprovvisto.
Nel caso concreto, veniva prospettata al legale una questione piuttosto singolare: la signora A. versa in una condizione di indigenza, a causa dell’abbandono da parte del marito del tetto coniugale e l’omesso versamento della somma indicata a titolo di mantenimento. A rendere la vicenda atipica non solo l’età della signora (65 anni), ma la presenza di due figli maschi a loro volta adulti ed autosufficienti, in uno al fatto che l’ex coniuge aveva abbandonato la famiglia circa venti anni addietro, determinandosi per la separazione solo in tempi recenti. Lo stesso, inoltre, si era rifatto una vita in Austria, dove aveva messo al mondo ben tre figlie con una nuova compagna.
Gli effetti del reato, nel caso di specie, sono ancora più evidenti che nei casi cd. comuni: la signora A, allo stato, è realmente impossibilitata a svolgere attività lavorativa e non ha ascendenti che possano provvedere a lei, dovendo contare solo sul piccolo contributo che i figli riescono a passarle ma che, di fatto, non basta neanche per i bisogni primari. La domiciliazione dell’imputato all’estero, inoltre, rende le cose ancor più difficili, per l’evidente problematica connessa all’esecuzione di una notificazione fuori dai confini nazionali, nonché per l’esecuzione delle statuizioni civili su patrimoni che si trovano in terra straniera.
Il procedimento penale, allo stato, è già nella fase della conclusione delle indagini preliminari: con la notificazione dell’avviso di cui all’art. 415 bis codice di rito, che si spera vada a buon fine, verrà comunicata all’indagato la necessità di nominare un difensore in Italia, che lo rappresenterà ad ogni fine, nella speranza che il buonsenso ed il rispetto per l’ex coniuge possano servire ad una ripresa civile dei rapporti, con versamento anche solo di parte della somma stabilita in sentenza. (mail: simonacara@libero.it)
(Fonte foto: Rete Internet)