>Mazza e panelli fanno i figli belli, si diceva una volta. Sarà, ma se lo schiaffone è forte e provoca danni è reato. Meglio non abusare.
Il rapporto disciplinare tra genitore e figlio deve essere inteso in senso molto ampio, tale da ricomprendere non solo i figli soggetti alla potestà genitoriale, ma anche i discepoli e qualsiasi persona affidata, per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia o per l’esercizio di una professione o un’arte.
Il caso
T. poneva in essere uno schiaffo ai danni della figlia TN.
Per tale motivo, il Gup presso il Tribunale di Ravenna, riteneva sussistere la responsabilità penale del genitore in relazione al delitto di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.).
La soluzione accolta dalla Suprema Corte penale, sez. V, sentenza 18.01.2010 n° 2100.
L’elemento materiale del reato, ex art. 571 c.p., consiste nell’abuso dei mezzi di correzione o di disciplina il quale presuppone il c.d. jus corrigendi da parte del soggetto che ha il potere disciplinare nei confronti dell’altro.
La dottrina ritiene che debbono essere considerati leciti solo quei mezzi di coercizione e di disciplina che, nell’assoluto rispetto dell’incolumità fisica e della personalità psichica e morale, siano necessari per il raggiungimento dello scopo che il rapporto disciplinare si propone. Tale linea di pensiero, ovviamente, bandisce dallo jus corrigendi il ricorso alla violenza fisica, come l’uso dei pugni, degli schiaffi, fino ad arrivare alle percosse con la cintura.
Il delitto in esame si consuma quando l’uso diventa abuso, sempre che da ciò derivi il pericolo, inteso come probabilità e non mera possibilità, di una malattia nel corpo o nella mente. Con il termine malattia, secondo quello che è l’orientamento dominante in dottrina, dobbiamo intendere un processo patologico (acuto o cronico, localizzato o diffuso) che determini un’apprezzabile menomazione funzionale dell’organismo.
Secondo l’opinione dei giudici di legittimità, dalla lettera della legge non risulta che il reato di abuso dei mezzi di correzione debba presentarsi come reato necessariamente abituale. È indubbio che la reiterazione del gesto punitivo possa essere una delle modalità di manifestazione dell’abuso del mezzo di correzione. L’abuso può essere commesso quando si esagera nell’impiego di un mezzo lecito, come potrebbe essere un gesto punitivo esercitato con forza fisica (uno schiaffo).
Di conseguenza, anche un singolo schiaffo, se vibrato con tale violenza da cagionare pericolo di malattia, può essere sufficiente a far avverare l’ipotesi criminosa prevista dall’art. 571, primo comma, del codice penale.