Una mamma, di etnia africana sottopone il figlio ad un intervento di circoncisione. Il giudice la condanna, la Cassazione accoglie il ricorso della donna.
Il fatto
Una cittadina nigeriana era stata dichiarata colpevole per avere fatto sottoporre il proprio figlio a intervento di circoncisione da parte di soggetto non abilitato all’esercizio della professione medica, con la conseguenza che il neonato, poche ore dopo l’intervento subito, aveva avuto una imponente emorragia, che ne aveva imposto il ricovero d’urgenza in ospedale per gli interventi terapeutici del caso.
La donna era stata condannata perché il Giudice distrettuale riteneva che l’intervento di circoncisione andava qualificato come atto medico, sia "in ragione della materialità dell’atto" che, interferendo sull’integrità fisica, non può prescindere dall’attenta valutazione delle condizioni del soggetto che lo subisce, sia in considerazione del fatto che "richiede capacità tecniche e conoscenze di medicina tali da dovere essere riservato solo ai soggetti abilitati alla professione medica". Sottolineava, inoltre che l’imputata aveva deciso di sottoporre il figlio di poche settimane alla circoncisione "per motivi culturali – religiosi", .
La Cassazione con sentenza del 24 novembre 2011, n. 43646 ha accolto il ricorso presentato dalla donna.
La Suprema Corte ha affermato che si è in presenza, sotto il profilo della materialità, di un reato, per così dire, culturalmente orientato, quello che gli americani definiscono cultural offence. Nel reato culturalmente orientato non viene in rilievo il conflitto interno dell’agente, vale a dire l’avvertito disvalore della sua azione rispetto alle regole della sua formazione culturale, bensì il conflitto esterno, che si realizza quando la persona, avendo recepito nella sua formazione le norme della cultura e della tradizione di un determinato gruppo etnico, migra in un’altra realtà territoriale, dove quelle norme non sono presenti. Il reato commesso in condizione di conflitto esterno è espressione della fedeltà dell’agente alle norme di condotta del proprio gruppo, ai valori che ha interiorizzato sin dai primi anni della propria vita.
È certamente dato oggettivo incontestabile il difettoso raccordo che si determina tra una persona di etnia africana, che, migrata in Italia, non è risultata essere ancora integrata nel relativo tessuto sociale, e l’ordinamento giuridico del nostro Paese; non può tale situazione risolversi semplicisticamente a danno della prima, che, in quanto portatrice di un bagaglio culturale estraneo alla civiltà occidentale, viene a trovarsi in una oggettiva condizione di difficoltà nel recepire, con immediatezza, valori e divieti a lei ignoti.
Quanto all’aspetto soggettivo, non possono essere ignorati il basso grado di cultura dell’imputata e il forte condizionamento derivatole dal mancato avvertimento di un conflitto interno, circostanze queste che sfumano molto il dovere di diligenza dell’imputata finalizzato alla conoscenza degli ambiti di liceità consentiti nel diverso contesto territoriale in cui era venuta a trovarsi.
Sussistono pertanto, nel caso concreto, gli estremi dell’errar iuris scusabile e la conferma indiretta di ciò si coglie nel comportamento post – delictum dell’imputata, che, resasi conto che il figlio necessitava di assistenza medica, non esitò a ricoverarlo in ospedale e a riferire ai sanitari, senza alcuna reticenza e con molta naturalezza, quanto era accaduto.




