Il certificato richiesto per adibire minori al lavoro non può ridursi alla sola certificazione dello stato di buona salute fisica ma deve comprendere anche un giudizio di idoneità del minore.
Il Tribunale ha dichiarato colpevole il titolare di uno stabilimento balneare, per avere assunto due minori con le mansioni di bagnino senza sottoporli a preventiva visita medica al fine di stabilire l’idoneità psicofisica all’attività lavorativa cui sarebbero stati adibiti. Il titolare dello stabilimento ricorre per cassazione.
Al riguardo il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262, art. 2, prevede che "i bambini nei casi di cui all’art. 4, comma 2, e gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all’attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica". Come già rilevato da questa Corte, il tenore letterale di tale norma impone che essa debba essere interpretata nel senso che il certificato richiesto per adibire minori ad attività lavorativa non possa ridursi ad una mera certificazione dello stato di buona salute psico-fisica del minore, come nel caso in esame, ma debba avere una portata più ampia, ricomprendendo anche un giudizio di idoneità del minore al lavoro (Sez. 3, Sentenza n. 5746 del 07/12/2006 Ud. dep. 12/02/2007 Rv. 236174; Sez. 3, Sentenza n. 7469 del 18/01/2008 Cc. dep. 19/02/2008 Rv. 239006).
La giurisprudenza ha aggiunto che la visita medica dei minorenni da avviare al lavoro deve essere effettuata presso un medico del Servizio sanitario nazionale. Per quanto concerne l’attività di bagnino, nel caso in esame, la competenza al rilascio dell’abilitazione alla attività di bagnino spetta alla Società Nazionale di Salvamento, eretta in Ente Morale con R.D. 19 aprile 1876 ed avente natura di associazione senza scopo di lucro secondo il disposto del D. Lgs. n. 460/97 e tra i requisiti per l’iscrizione al corso di "Bagnino di Salvataggio" si richiede espressamente, tra l’altro, il possesso di "idonee condizioni psicofisiche".
Ne consegue che un giovane in servizio presso uno stabilimento balneare che risulti in possesso di regolare abilitazione alla attività di "bagnino di salvataggio" ha già superato favorevolmente la visita medica finalizzata proprio ad accertarne l’idoneità psicofisica alla particolare attività lavorativa a cui è adibito e quindi il reato di omissione della visita medica preventiva del lavoratore adolescente non sussiste.
Logico corollario di quanto esposto è che nel caso di specie i due giovani in servizio presso lo stabilimento balneare, essendo risultati in possesso di regolare abilitazione alla attività di "bagnino di salvataggio" , rilasciata dall’ente summenzionato, circostanza pacifica oltre che documentata, avevano già superato favorevolmente la visita medica finalizzata proprio ad accertarne l’idoneità psicofisica alla particolare attività lavorativa a cui sono stati adibiti e quindi il reato non sussiste. Il ricorso è fondato (Cassazione penale , sez. III, sentenza 14.05.2014 n° 19848).
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