lunedì, Giugno 8, 2026
26.8 C
Napoli

Padri contro i figli

Adv

Al figlio maggiorenne ed invalido civile non spetta l’assegno di mantenimento

Nel caso prospettato, alla figlia maggiorenne di un padre separato era stata riconosciuta una "invalidità" con una "riduzione della capacità lavorativa del 46%". Pertanto, il reato di violazione dell’obbligo di prestare i mezzi di sussistenza era configurabile solo sino al raggiungimento della maggiore età e non anche per il periodo successivo, la cui violazione integrava semmai, sussistendone le condizioni, un illecito civile.
Il padre impugna la sentenza con la quale è stata confermata la decisione di primo grado, che lo dichiara responsabile del delitto di violazione agli obblighi di assistenza famigliare. Nella sentenza viene affermato che il padre aveva fatto mancare alla figlia minore i mezzi di sussistenza, non corrispondendo l’assegno famigliare di mantenimento anche per il periodo successivo al raggiungimento della maggiore età della figlia, bisognosa di cure ed affetta da gravi problemi di salute. Va precisato che la figlia era stata ritenuta l’inabile permanente al lavoro in misura inferiore al 74% e pari al 46 %. Il padre, ad avviso dei giudici di merito, era consapevole di tale circostanza nonché dello stato di bisogno della figlia e della madre affidataria.

In sede difensiva il padre sostiene che la figlia, ormai maggiorenne, non è inabile al lavoro, come accertato dalla Commissione medica provinciale che le ha riconosciuto una invalidità nella misura del 46%. Non vi è, pertanto, l’elemento costitutivo richiesto per la configurazione del reato. Il compimento della maggiore età avrebbe dovuto comportare la cessazione della permanenza del reato, non costituendo reato la mancata corresponsione del mantenimento dopo tale età

La Cassazione penale accoglie il ricorso del padre con sentenza 30.05.2013 n° 23581. Il genitore separato, infatti, è obbligato a concorrere al mantenimento del figlio anche dopo il raggiungimento della maggiore età da parte di quest’ultimo; obbligo che perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio abbia raggiunto l’indipendenza economica (Sez., I, civile, 8 febbraio 2012, n. 1773). Per i figli maggiorenni, portatori di handicap grave, il secondo comma del citato art. 155 quinquies prevede l’applicazione delle disposizione stabilite in favore dei figli minori. Ne discende che la "inabilità al lavoro" dei figli maggiorenni è condizione imprescindibile per la configurabilità del reato previsto dall’art. 570, comma secondo, n. 2 c.p.: "Inabile al lavoro" è la persona che abbia una "totale e permanente inabilità lavorativa" ex art. 2 e 12 legge n. 118 del 1971.

Mentre, la persona cui sia riscontrata una "invalidità" che comporti una riduzione permanente della "capacità lavorativa" inferiore o pari al 74% non può essere annoverata tra gli "inabili al lavoro" (artt. 2 e 13 Legge 118 del 1971 e art. 9 d.lgs. 509 del 1988). Nel nostro caso, come precisato nella sentenza impugnata, è stata riconosciuta una "invalidità" con una "riduzione della capacità lavorativa del 46%". Pertanto, il reato di violazione dell’obbligo di prestare i mezzi di sussistenza è configurabile sino al raggiungimento della maggiore età e non anche per il periodo successivo, la cui violazione integra, là dove sussistano le condizioni, un illecito civile.

LA RUBRICA

Adv

In evidenza questa settimana

Aggressione all’Ufficio Immigrazione di Napoli, poliziotto ferito da un morso

Un episodio di violenza ai danni di un poliziotto...

Ercolano, ragazzo di 17 anni inseguito e poi accoltellato in paninoteca

Ad Ercolano un ragazzino di 17 anni è stato...

Pomigliano d’Arco, l’ultimo saluto a Imma Panico: commozione e dolore ai funerali della 22enne

Si sono svolti questa mattina, 8 giugno, presso la...

Cooking around: tra cibo e spettacolo a Pomigliano d’Arco

Si conclude oggi, domenica 7 giugno, la prima parte...

Argomenti

Adv

Related Articles

Categorie popolari

Adv
Adv