In caso di incidenti in classe, non ha ragione la richiesta del danno dei genitori dell”alunno infortunato se l”atto, repentino e imprevedibile, non ha consentito l”intervento del docente.
Il caso
I genitori di una bambina di scuola elementare denunciano la scuola perché mentre la bambina si trovava nei locali della scuola spinta da tergo da R.D., suo un compagno di classe, era caduta a terra riportando la rottura dei denti.
I genitori chiedono di riconoscere la colpa dell’insegnante, e quindi la quantificazione del danno subito dalla figlia, perché sostenevano che la scolaresca avesse tenuto nell’occasione un comportamento scorretto, in quanto era risultato che gli scolari stavano giocando e si stavano rincorrendo. La Cassazione ha ritenuto, invece, infondata la richiesta.
Per giurisprudenza consolidata (in particolare ved. Cass. n. 894/77), gli insegnanti delle scuole elementari rispondono dei danni cagionati dall’atto illecito compiuto da un allievo in danno di un altro nel tempo in cui essi sono sottoposti alla loro vigilanza se non provano ex art. 2048 c.c. di non aver potuto impedire il fatto e quindi dimostrando di avere esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta (cioè adeguata alla circostanza: Cass. 318/90) e che gli sia stato impossibile impedire l’atto illecito per la sua repentinità e imprevedibilità, tale da non consentirgli un tempestivo efficace intervento.
Ora nella specie, in base agli accertamenti istruttori compiuti in sede di merito, il giudice ha accertato:
a) che difetta la prova del rapporto causale tra l’azione di un allievo – in particolare di R.D. – e il danno subito dalla infortunata, cosicchè manca la stessa configurazione giuridica del danno ingiusto (cfr. Cass. n. 5268/95);
b) che comunque la presunzione di colpa a carico dell’insegnante deve ritenersi superata dalla acquisita prova del positivo esercizio di vigilanza da parte della stessa e dal fatto che l’evento dannoso si sia verificato in maniera del tutto repentina e imprevedibile.
La motivazione, conforme ai principi giuridici sopra esposti, è corretta anche sotto il profilo logico, in quanto, pur considerando che l’evento si è verificato mentre la scolaresca era in attesa di uscire dalla scuola – e quindi in una situazione in cui i ragazzi manifestano una certa esuberanza – è stato accertato che gli allievi si erano mantenuti nei limiti dei principi della buona condotta per cui alla maestra, che diligentemente era presente per la dovuta vigilanza, non si imponeva l’adozione di misure disciplinari e comunque tali da impedire l’evento attesa anche l’imprevedibilità e repentinità dello stesso.
Tale conclusione comporta, come corollario, l’esclusione del prospettato concorso di colpa dell’insieme dei compagni di classe dell’infortunata con il docente.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Con la Sentenza 24 febbraio 1997, n. 1683 si è stabilito il principio che ad un docente attento e diligente difficilmente possono essere attribuite delle colpe.





