L’assegno per il nucleo familiare va dato anche all’extracomunitario

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Il beneficio dell’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori è ora previsto, per effetto della modifica apportata dall’art. 13, L. n. 97/2013, anche in favore dei nuclei familiari composti da cittadini di paesi terzi.

 Una cittadina senegalese, residente in un comune italiano, madre di tre figli minori, aveva presentato al Comune di residenza istanza per l’assegno del nucleo familiare , ma il Comune non accoglieva la richiesta atteso che la donna non era cittadina italiana o dell’Unione Europea. La signora conveniva in giudizio il Comune e l’I.N.P.S. chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall’I.N.P.S. e dal Comune consistente nell’aver negato alla ricorrente, in quanto cittadina extracomunitaria regolarmente soggiornante o in quanto lavoratrice migrante l’assegno per il nucleo familiare.

L’adito tribunale di Milano accertava e dichiarava il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall’I.N.P.S. e dal Comune e pertanto li condannava di pagare alla ricorrente l’assegno in questione "sino a che ne sussisteranno i requisiti", a parità di condizioni con il cittadino italiano. Avverso la suddetta ordinanza l’Istituto proponeva appello. La Corte di Appello di Milano respingeva l’appello dell’Istituto. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’INPS. Sostiene l’Istituto ricorrente che dalla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, concesso dai comuni, si evince che tale provvidenza è espressamente riservata ai cittadini italiani e comunitari e non può ritenersi esteso ai cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo. Tale limitazione non si pone in contrasto né con le disposizioni comunitarie, né con i principi costituzionali vigenti nell’ordinamento nazionale.

La Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 03.07.2014 n° 15220 ritiene il ricorso inammissibile

Nella formulazione vigente dell’art. 65 cit. il medesimo beneficio è ora previsto, per effetto della modifica apportata dall’art. 13 L. n. 97/2013, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell’Unione Europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni. È rimasta per tutte le categorie beneficiarie della prestazione (cittadini italiani, comunitari e extracomunitari soggiornanti di lungo periodo) la condizione del requisito reddituale costituito dal possesso di risorse economiche non superiori alla soglia suddetta.

Quindi la Corte d’appello – seppur con una motivazione stringata e non del tutto chiara ha considerato, in punto di fatto, una fattispecie concreta (cittadino extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno e non ancora soggiornante di lungo periodo) diversa da quella in riferimento alla quale si appunta la censura mossa dall’INPS nel suo ricorso, ma anche ha argomentato in diritto (pur sempre sinteticamente) in ordine alla spettanza del beneficio ai cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno.