La testimonianza di un bambino va presa in considerazione, ma con cautela.
L’audizione di un minore vittima di reati sessuali, dovrebbe essere effettuato il più presto possibile, vicino ai fatti o alla loro emersione, per scongiurare il pericolo della nota amnesia infantile per la quale il bambino non è in grado di conservare i ricordi, o di contaminazioni mnestiche e per cristallizzare la prova prima di una eventuale psicoterapia sulla vittima che non è neutrale.
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha ritenuto un maestro responsabile del reato di abuso sessuale, per avere, mediante abuso di autorità, costretto il minore (di dieci anni) a subire atti sessuali. Per giungere a tale conclusione, i Giudici hanno ricostruito i fatti reputando attendibile e credibile la versione dal bambino, secondo il quale i giochi erotici che praticava con un cuginetto erano emulativi di quelli ai quali il maestro lo aveva sottoposto all’interno della scuola da lui frequentata. Per l’annullamento della sentenza, l’insegnante ha proposto ricorso per Cassazione.
La difficoltà che il processo pone si incentra nella circostanza che la voce accusatoria è rappresentata dalle parole di un bambino, di cinque anni all’epoca dei fatti, in quanto molte variabili possono influire sulla attendibilità del giovane dichiarante. Numerose volte questa Corte ha rilevato come, in presenza di vittime di reati sessuali in tenera età, è utile una verifica sulla capacità del minore di comprendere i fatti, raccordarli, ricordarli e riferirli in modo utile: l’indagine deve estendersi alle dinamiche familiari, ai processi di rielaborazione delle vicende vissute con particolare riferimento alla naturale suggestionabilità e tendenza alla affabulazione dei minori (ex plurimis: Sez. 3 sentenza 29612 del 2010).
La Corte di Cassazione precisa che non è stata rispettata una consolidata prassi, anzi il minore è stato sentito al dibattimento, con le forme della audizione protetta, ben oltre cinque anni dai fatti, dopo essere stato sottoposto ad un trattamento di sostegno psicologico che può avere influito sulle capacità evocative del minore. Queste circostanze avrebbero dovuto indurre i Giudici ad una particolare cautela nel valutare le dichiarazioni dibattimentali del minore, anche per la presenza di alcuni elementi nuovi che potevano fare sorgere un ragionevole dubbio sulle sue primitive asserzioni o sui suoi successivi ricordi per le inevitabile incidenza del tempo e della terapia.
In realtà, nella sua testimonianza, il minore ha fornito una versione dello snodarsi degli avvenimenti parzialmente diversa da quella riferita nella immediatezza alla madre. Infatti, subito dopo la sua confidenza fatta alla mamma, il minore, saputo che il maestro lo invitava a scuola per la festa di fine anno, ha mutato versione raccontando che il maestro "non gli aveva fatto niente"; il ragazzo ha giustificato al dibattimento la sua ritrattazione con il desiderio di rivedere i compagni e questa asserzione si pone in contrasto con quella della madre che ha riferito del terrore del figlio di tornare a scuola.
Inoltre, in un primo momento, il minore ha precisato che si allontanava dalla classe con il maestro mentre vi era la compresenza di un’altra maestra, la quale ha escluso categoricamente la circostanza insinuando un sospetto sulla veridicità del racconto del minore; al dibattimento, il ragazzo ha parlato di altre insegnanti, oltre a quella menzionata, presenti in classe e non sentite. A queste discrasie tra le varie versioni segnalate dalla Difesa dell’insegnante, la Corte di appello ha risposto privilegiando, in assenza di motivazione logica ed esaustiva, le dichiarazioni del minore, la quale non è idonea a superare il dubbio circa l’attribuibilità della violenza al maestro.
Per le esposte considerazioni, la Cassazione penale, sez. III, sentenza 22.01.2013 n° 3258, annulla e rinvia la sentenza ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per difetto di motivazione sulla attendibilità della testimonianza del minore.





