Non è possibile ricorrere in Cassazione contro il provvedimento che statuisce sulla decadenza della potestà genitoriale.
Con decreto, il Tribunale per i minorenni di Trieste dichiarò la decadenza dei coniugi separati, dalla potestà sui figli minori, disponendo il collocamento degli stessi presso una struttura extrafamiliare, affidando il nucleo familiare ai servizi sociali per la individuazione di idonea famiglia affidataria e per la regolamentazione dei tempi e delle modalità di visita fra i genitori ed i figli.
Il provvedimento fu oggetto di reclamo da parte del padre dei minori. Con decreto, la Corte d’appello di Trieste, sezione per i minorenni, rigettò il reclamo del padre. Osservò la Corte territoriale che le diverse relazioni richiamate nel decreto de quo offrivano, secondo il giudice di secondo grado, un quadro di inadeguatezza genitoriale del padre, che aveva, tra l’altro, privato i figli di uno dei diritti fondamentali dell’individuo in fase di sviluppo, che è quello alla bigenitorialità, denigrando ai loro occhi la figura della madre, giudicata indegna per aver trascurato i propri doveri a causa di una relazione extraconiugale.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il padre.
Il ricorso è inammissibile,così ha statuito la Cassazione civile, sez. I, sentenza 13.09.2012 n° 15341
Nel solco del principio enunciato dalle S.U. con la sentenza n. 11026/2003, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 11756/2010, ha sostenuto che "I provvedimenti, emessi in sede di volontaria giurisdizione, che limitino o escludano la potestà dei genitori naturali, che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa, che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli o che dispongano l’affidamento, in quanto privi dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale.
Seppur la misura in esame coinvolga un diritto di rango primario ed obblighi fondamentali collegati alla potestà dei genitori, il provvedimento che ne dispone l’adozione non è decisorio, in quanto non risolve un conflitto fra parti processuali in contesa per l’attribuzione di un bene della vita, e, come dianzi già rilevato, non è munito del carattere della definitività poiché, assunto "allo stato", può successivamente essere soggetto a revisione col mutare delle condizioni legittimanti, e comunque attiene al controllo esterno esercitato dal giudice sulla potestà e difetta pertanto del requisito della stabilità che è tipica del provvedimento giurisdizionale idoneo al giudicato..
Esigenze di completezza impongono di rilevare l’ontologica difformità dei provvedimenti de potestate di cui si discute da quelli assunti in materia di affidamento dei figli minori, siano essi legittimi o naturali, per i quali è sicuramente ammesso il ricorso per cassazione, tesi questi ultimi a risolvere un conflitto tra i genitori attinente all’esercizio della potestà, diversamente da quelli in discussione, diretti alla compressione della sua titolarità, rimessa al controllo esterno del giudice e, a prescindere dalla richieste dei genitori, assunti nell’interesse del solo minore.
Mette conto, da ultimo, sottolineare che la non ricorribilità dei provvedimenti di cui si tratta si risolve, in definitiva, in una più ampia garanzia per il minore, ove si consideri che un diverso regime comporterebbe la impossibilità di adottare, nelle more del giudizio di cassazione, alcuna revisione della originaria statuizione, pur si resa necessaria dal mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al provvedimento impugnato.





