Nel caso che trattiamo, le offese rivolte ad una collega di scuola non vengono considerate ingiuriose da Tribunale. La Cassazione, invece, ribalta il verdetto.
Il docente M.A viene assolto dal Tribunale di Tivoli per le offese arrecate alla collega A.F, la quale ricorre in Cassazione.
I fatti contestati al docente M.A si erano svolti in una scuola, in cui tanto il predetto che la parte offesa prestavano servizio come insegnanti, e secondo l’ipotesi di accusa si erano verificati in due diverse circostanze, e cioè una prima volta durante il collegio dei docenti e poi successivamente nell’ambito di un vivace diverbio, al quale aveva assistito la stessa preside.
Il Tribunale di Tivoli ha ritenuto che le espressioni, usate dal docente M.A.,“prevaricatrice”, “maleducata”, “priva di dignità”, non avessero rilevanza penale non costituendo ingiuria, mentre per l’altro epiteto ingiurioso (”necrofila fallica”) non risultava proposta querela (condizione necessaria per procedere). Il Tribunale di Tivoli non ha ravvisato, poi, minaccia alcuna nella condotta del M.A, pur dando atto che la lite si era svolta in due fasi, e che nella seconda fase l’imputato aveva fatto irruzione nello studio della preside, ove l’antagonista aveva trovato riparo, tentando di aggredirla fisicamente, tentativo non riuscito per l’interposizione dello prof. S. che già aveva evitato pochi minuti prima che la lite trascendesse a vie di fatto.
Quanto poi alle lesioni volontarie (secondo la professoressa, lo stress emotivo le aveva cagionato un rialzo brusco della pressione), il Tribunale ha osservato che si era trattato di esito del litigio del tutto imprevedibile, non ascrivibile all’imputato neppure a titolo di colpa.
La professoressa A.F., in sede difensiva, sostiene che avrebbe potuto applicarsi al caso di specie quantomeno l’art. 586 c.p., stante l’incontestata sequenza dei fatti e la violenza del tentativo di aggressione fisica posto in essere dall’imputato, che aveva fatto irruzione nell’ufficio della presidenza, e per frenarne l’impeto era stato necessario l’intervento di più persone, che avevano allontanato di peso l’imputato mentre la preside urlava di chiamare i carabinieri.
Analoga censura prospetta la ricorrente quanto alle minacce, a suo avviso inequivocabilmente integrate dalla condotta del M., ed alle ingiurie, che lo stesso imputato aveva ritenuto tali.
La Cassazione ritiene che il ricorso della professoressa è fondato sotto tutti i profili dedotti, atteso che la sentenza del Tribunale di Tivoli:
1) afferma che le invettive rivolte dal M. alla attuale ricorrente non avevano valenza denigratoria nonostante la loro evidente portata ingiuriosa, risultante anche dal contesto e dalla pluralità delle espressioni offensive, indubbiamente e chiaramente lesive del prestigio professionale, della dignità e del decoro della professoressa;
2) sostiene che l’imputato non aveva tenuto atteggiamento minaccioso nei confronti dell’antagonista, contraddicendo la stessa ricostruzione del fatto esposta in sentenza;
3) esclude l’applicazione del dettato dell’art. 586 c.p. in relazione alle lesioni volontarie contestate, con affermazione meramente assertiva, sostanzialmente immotivata.
La sentenza impugnata dovrà essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Tivoli, che provvederà a nuovo e motivato esame della vicenda, dando congrua motivazione delle ragioni della decisione, riesaminando anche la portata della querela.
Con questa decisione la Corte di Cassazione Sez. Quinta Pen. – Sent. del 27.06.2011, n. 25611, mette in discussione la posizione giuridica del docente M.A.,il quale rischia di essere penalmente condannato per la condotta tenuta nei confronti della collega.






