L”alunno che subisce un infortunio non ha diritto all”indennità per le assenze dalla scuola. Gli studenti, infatti, non prestano attività lavorativa.
Con ricorso al Tribunale di Cagliari un alunno di un Istituto tecnico commerciale esponeva che durante una competizione sportiva scolastica, aveva subito un infortunio che gli aveva prodotto "postumi di lussazione traumatica della spalla sinistra con grave riduzione funzionale della stessa" quantificabile nella misura del 16% di inabilità lavorativa, oltre alla inabilità temporanea per cui aveva diritto alla indennità per il periodo di astensione dalla scuola.
L’I.N.A.I.L., cui aveva richiesto le prestazioni assicurative del caso, gli aveva comunicato che non era residuato alcun postumo permanente, mentre nulla gli competeva per il periodo di astensione dalla scuola. Il Tribunale respingeva la domanda, ma la Corte d’appello di Cagliari, cui l’alunno aveva fatto ricorso, accoglieva parzialmente l’appello, dichiarando il diritto del’alunno all’indennità per sessanta giorni di astensione dall’attività scolastica, con gli interessi legali.
A sua volta, L’I.N.A.I.L. ricorre in Cassazione perché non è disposta a pagare l’indennità per sessanta giorni.
In sede difensiva l’I.N.A.I.L., mentre ammette che sussistono, anche per gli studenti, i presupposti per l’erogazione delle prestazioni economiche da inabilità permanente (essendo il relativo pregiudizio proiettato nel futuro), nega i presupposti per l’erogazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta, dal momento che gli studenti non prestano attività lavorativa retribuita, lasciando immutati i fatti ed i termini della controversia.
Nel merito, la Corte osserva dunque che nonostante l’espansione delle categorie, oggettive e soggettive, di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche in ordine agli insegnanti ed alunni delle scuole o istituti di istruzione, e relative attività, non può in ogni caso ritenersi che siano oggetto di assicurazione anche gli infortuni occorsi agli alunni in occasione di eventi sportivi, non connessi all’attività istituzionalmente svolta dalla scuola, e tanto meno spettare ad essi l’indennità giornaliera per inabilità temporanea (non percependo gli alunni alcuna retribuzione), disponendo, invece, chiaramente, che tale indennità temporanea consiste in una misura percentuale della retribuzione giornaliera, essendo diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finchè dura l’inabilità che impedisce totalmente e di fatto all’infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative (Cass. 22 agosto 2002 n. 12402).
Il ricorso dell’I.N.A.I.L è accolto dalla Corte, col rigetto dell’originaria domanda.
La Cassazione Civile, Sez. Lav., 20 luglio 2011, n. 15939 ha ritenuto, quindi, che agli studenti non è dovuta l’ indennità di inabilità temporanea per l’incidente occorso durante l’attività di educazione fisica da parte dell’I.N.A.I.L., mentre sicuramente è dovuto il risarcimento del danno subìto da parte di chi è responsabile o comunque da parte di chi lo abbia procurato.






