Violenza e prevaricazione in famiglia non corrispondono ad un abuso dei mezzi di correzione, i reati sono diversi, come diverse sono le pene se sanzionate.
Il caso
Un padre aveva tenuto atteggiamenti violenti per futili motivi nei confronti della propria figlia fin da quando aveva quattro anni. L’uomo, tra l’altro, durante l’adolescenza della figlia, le aveva sempre impedito di frequentare persone di sesso maschile e di uscire di casa se non per andare a scuola o a fare la spesa. La ragazza, stanca di questi atteggiamenti del padre e, divenuta maggiorenne, decide di ribellarsi, così, con specifico riferimento all’intollerabile regime di vita e a quanto avvenuto nella stessa giornata, denuncia il padre.
Il padre viene accusato di maltrattamenti in famiglia, ma egli, in un‘ottica difensiva, sostiene che il fatto, al più va qualificato come “abuso dei mezzi di correzione”, reato sanzionato con una pena inferiore rispetto a quello di maltrattamenti in famiglia
La Suprema Corte ritiene inammissibile qualificare l’accaduto come “abuso dei mezzi di correzione” e sostiene invece che si tratta di “maltrattamenti in famiglia”, reato sanzionato con una pena maggiore rispetto a quello di abuso dei mezzi di correzione.
La Suprema Corte ritiene che la qualificazione del fatto non può essere quella sostenuta dal padre, poiché il regime di prevaricazione e violenza cui è stata sottoposta la figlia è tale da rendere intollerabili le condizioni di vita e non si può conciliare con le caratteristiche del delitto di “abuso dei mezzi di correzione e disciplina”, che presuppone un uso consentito e legittimo dei mezzi correttivi, che, senza attingere a forme di violenza, trasmodi in abuso a cagione dell’eccesso, arbitrarietà o intempestività della misura. In pratica tale delitto si consuma quando l’uso diventa abuso.
Nel caso prospettato, invece, proprio perché la figlia è stata vittima di continui episodi di prevaricazione e violenza, ricorre il più grave reato di maltrattamenti in famiglia. La dottrina, in proposito, ha specificato che debbono essere considerati leciti solo quei mezzi di coercizione e di disciplina che, nell’assoluto rispetto dell’incolumità fisica e della personalità psichica e morale, siano necessari per il raggiungimento dello scopo che il rapporto disciplinare si propone. Tale linea di pensiero, ovviamente, bandisce dallo jus corrigendi il ricorso alla violenza sia fisica che psichica (Suprema Corte di Cassazione, Sentenza 12 settembre 2007, n. 34460).
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