Spesso succede che la persona anziana venga strumentalizzata al fine di disporre del suo patrimonio. Gli aspetti civili e penali.
Di Simona Carandente
Con l”avanzare dell”età ed il naturale mutare delle stagioni umane, è normale che ciascuno di noi perda, oltre alle forze fisiche, anche l”autonomia nel poter disporre liberamente della propria persona e del proprio tempo libero.
Difatti, capita sovente che la persona anziana, sempre meno autosufficiente e capace di badare ai propri interessi con lucidità, venga considerata dagli stessi familiari come un ingombro, difficile da gestire poichè necessitante, nella maggior parte dei casi, di una continua assistenza notturna e diurna.
Molte di queste situazioni, pur se in apparenza tranquille, sono per natura voltate a degenerare, con delle conseguenze spesso di difficile gestione, e per tal motivo portate sovente innanzi alle aule di giustizia.
Nel caso di specie, il sig. C. si è rivolto al legale per esporre una questione di non facile soluzione: il proprio padre F., quasi vicino al secolo, è praticamente gestito da A., unico figlio non sposato che, da qualche anno, è rimasto il solo all”interno della casa familiare a prendersene cura.
Il vero, serio problema di C. è proprio nel modo in cui il fratello si occupa del loro padre: non solo riscuote la pensione del genitore, ed i relativi arretrati, in maniera del tutto indisturbata, ma da qualche tempo ha anche convinto l”anziano, debole fisicamente e peraltro allettato da un po”, a vietare l”accesso alla casa familiare agli altri fratelli.
C. è preoccupato sotto un duplice punto di vista: da una parte crede che il padre sia stato plagiato, nel corso del tempo, da parte dell”altro fratello, approfittando della sua sudditanza morale e psicologica; dall”altra teme che il fratello A., lasciato libero di agire, possa continuare ad appropriarsi dei redditi del padre nonchè, ipotesi più grave, vendere con un artificio la stessa casa familiare intestata al genitore.
Dal punto di vista del diritto penale, in casi del genere, è possibile fare ben poco: infatti, reati quali la circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.), rientrante nella categoria dei delitti contro il patrimonio, non sono punibili qualora commessi a danno di prossimi congiunti, come nel caso di specie, posto che la legge, con una logica non sempre comprensibile, tende comunque a salvaguardare l”unità familiare ed il buon andamento di quest”ultima.
L”unica strada concretamente percorribile, dal punto di vista legale, è quella fornita dal diritto civile attraverso la procedura di interdizione (art. 414 e ss c.c.): quest”ultima, che passa necessariamente per l”esistenza di un”incapacità di intendere e di volere del soggetto, tende a far sì che a questo venga inibita la capacità di porre in essere atti giuridici, nè di ordinaria nè di straordinaria amministrazione, per i quali si procede alla formale nomina di un tutore, scelto preferibilmente in ambito familiare.
Nei casi meno gravi, sarà comunque possibile ricorrere alla figura dell”amministrazione di sostegno, nata allo scopo di affiancare l”incapace nella cura dei propri interessi, senza privarlo del tutto di ogni potere decisionale. La nomina, a cura del giudice tutelare, dura dieci anni, e può essere utile anche a tutte quelle persone, non necessariamente anziane o incapaci, che possano aver bisogno di sostegno nell”esercizio dei propri atti di autonomia negoziale. (mail: simonacara@libero.it)
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