Parte da oggi la nuova rubrica de ilmediano.it, che si occuperà di casi di Giustizia e mala giustizia. A curarla, Simona Carandente, avvocato penalista.
La bilancia è per eccellenza simbolo di equità e giustizia. Da oggi, “La bilancia” è anche il titolo della nuova rubrica del nostro giornale, nella quale saranno approfonditi casi specifici e concreti che trovano udienza nei tribunali, luoghi dove risiede l”autorità che amministra la giustizia.
La rubrica sarà curata da Simona Carandente, avvocato penalista di Napoli, ed avrà diverse tappe, ciascuna delle quali toccherà reati e situazioni giudiziarie più o meno note.
Ogni settimana, l”occhio dell”esperto guiderà il lettore attraverso i malesseri, le insidie e le profonde contraddizioni del processo penale italiano, passando per la disamina di alcuni casi reali. Il primo tratto di questo percorso di conoscenza avrà un nastro rosa, nel senso che ad essere analizzati saranno reati e casi concreti, che vedono la donna in primo piano, in veste di vittima e/o carnefice, o comunque, situazioni nelle quali la figura femminile appare come predominante, in tutte le sue vesti.
L.P.
IL REATO DI STALKING E GLI ATTI PERSECUTORI. LA RISPOSTA DEL LEGISLATORE
Vita breve per gli autori di minacce, violenze private, appostamenti, pedinamenti, sms e di tutte quelle condotte, a carattere persecutorio, capaci di rendere la vita impossibile alla vittima predestinata. Con la legge 23 aprile 2009, n. 38 è stato introdotto in Italia il reato di “stalking” (art.612 bis c.p.), che punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, attraverso condotte reiterate nel tempo, adoperi minaccia o molestie nei confronti di taluno, ingenerando nella vittima un fondato timore per la propria incolumità e constringendola, nei fatti, a mutare od alterare il proprio stile di vita.
Il termine “stalking” è mutuato dall”attività venatoria, quale sinonimo del “fare la posta” alla vittima prescelta. Alla base del comportamento ossessivo adoperato dallo stalker, sia esso ex compagno, amante ferito o addirittura vicino di casa, vi è proprio l”intento di distruggere l”esistenza della vittima predestinata, resa destinataria di attenzioni morbose e di chiaro tenore patologico.
Sebbene di recente codificato in Italia, il fenomeno ha avuto negli Stati Uniti ampissima diffusione, già negli anni “80, ove attori e personaggi noti venivano sottoposti, quotidianamente, ad attenzioni morbose da parte dei propri ammiratori, talvolta sfocianti in vere e proprie tragedie.
Elemento essenziale a configurare il reato di stalking è, difatti, proprio la reiterazione dei comportamenti illeciti, posto che i singoli comportamenti minacciosi o molesti, autonomamente considerati, possono essere idonei ad integrare altre fattispecie di reato, ma non quella prevista dall”art.612 c.p.
Cosa può fare chiunque sia vittima di comportamenti a carattere persecutorio? Innanzitutto, rompere il muro di silenzio e di timore ed uscire allo scoperto, denunciando i comportamenti molesti. Bisogna inoltre sapere che la legge 38/2009 prevede la possibilità di poter semplicemente ammonire lo stalker, esponendo i fatti all”autorità di pubblica sicurezza e richiedendo, per suo tramite, l”intervento formale del Questore, facendo sì che l”atto di diffida, emanato da un”autorità di polizia, possa indurre il soggetto a riprendere comportamenti conformi alla legge.
In caso contrario, difatti, il reato diventa procedibile d”ufficio ed è previsto un aumento di pena, a titolo di circostanza aggravante. La legge n. 38/2009 ha introdotto, altresì, la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, che ha come scopo proprio l”impedire la reiterazione dei comportamenti lesivi per la libertà, e l”incolumità, delle vittime di atti persecutori (mail: simonacara@libero.it).
(Fonte foto: Rete Internet)






