L’obbligo prescritto dall’art. 10 del d.P.R. n. 122/2009 di adottare strumenti didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei, riguarda anche le modalità di somministrazione delle forme di verifica.
I genitori di un alunno propongono ricorso contro un Liceo Classico Statale per l’annullamento del giudizio di non ammissione alla classe successiva adottato nei confronti del loro figlio. I genitori nei motivi del ricorso, deducono sostanzialmente la violazione ovvero la mancata o incompleta applicazione della normativa di cui alla legge n. 170/2010, recante nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, atteso che lo studente liceale figlio dei ricorrenti (bocciato agli esami riparatori in matematica, latino e greco del quinto ginnasio), è incontestabilmente affetto da dislessia, cioè da un disturbo specifico dell’apprendimento e, tuttavia, la scuola intimata avrebbe omesso di redigere per tempo un piano didattico personalizzato.
La Scuola contesta la dedotta mancanza di un piano didattico personalizzato e allega alla memoria copia del detto documento, affermando di aver prestato al caso ogni necessaria attenzione di sostegno assistenziale e didattico.
Il TAR Molise-Campobasso, sez. I, sentenza 17.10.2013 n° 612, accoglie il ricorso.
Il Tribunale ritiene che il piano didattico presentato dalla scuola sarebbe comunque un piano didattico tardivo, poichè redatto soltanto due mesi prima della fine dell’anno scolastico; il piano didattico, peraltro, prescrive che i docenti valutino il contenuto degli elaborati scritti dello studente, non invece gli errori di forma e sostanza dei medesimi, viceversa, i giudizi negativi sulle materie di latino, greco e matematica sono basati sulla valutazione degli errori negli elaborati scritti, talchè si può ritenere che il giudizio di inidoneità impugnato dai ricorrenti sia basato su una sostanziale difformità delle decisioni valutative rispetto alle indicazioni e prescrizioni del piano didattico personalizzato.
Inoltre, il pur significativo sforzo prodotto dal consiglio di classe in sede di giudizio di non ammissione, non consente di ritenere il giudizio negativo immune dalle censure appuntate dai ricorrenti, stante l’evidente incidenza sul livello di apprendimento raggiunto (nella specie insufficiente), dispiegata da una metodologia didattica non adeguata alla condizione soggettiva del minore affetto da disturbi da DSA, in quanto priva di strumenti didattici di supporto adeguati, nonchè di misure compensative e dispensative idonee, con particolare riferimento alle metodiche di verifica (in relazione, ad es., ai tempi di esecuzione e alle modalità semplificate di esecuzione delle prove scritte);
Infine, la mancanza del profilo dinamico-funzionale non può essere considerato una giustificazione per il ritardo impiegato dall’Amministrazione nella cura del percorso didattico speciale, poichè l’Amministrazione avrebbe potuto procurarsi tale documentazione, rivolgendosi al competente Servizio pubblico socio-sanitario.
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