Per la Cassazione il gioco del calcio non ha il carattere di particolare pericolosità.
Deve escludersi che all’attività sportiva riferita al gioco del calcio possa essere riconosciuto il carattere di particolare pericolosità, trattandosi di disciplina che privilegia l’aspetto ludico, tanto che è normalmente praticata nelle scuole di tutti i livelli come attività di agonismo non programmatico finalizzato a dare esecuzione ad un determinato esercizio fisico.
Nel caso prospettato, durante una partitella di calcio svoltasi nel corso di uno stage multisportivo, un minorenne era stato colpito al viso da una pallonata, riportando danni ai denti incisivi. Attesa l’assenza di qualsivoglia elemento idoneo a dimostrare la violazione di obblighi e cautele da parte della società sportiva, ovvero il verificarsi di una azione anomala e/o in contrasto con le regole del gioco, nessuna responsabilità poteva attribuirsi né alla società sportiva organizzatrice, né al danneggiante, dell’età di circa 14 anni.
I genitori del minore evocarono in giudizio la società sportiva “La Dominante”, lamentando che, nel corso dello stage organizzato nella città di Monza (e in particolare nel corso di una partitella a fine mattinata) il figlio era stato colpito al viso da una pallonata, riportando danni ai denti incisivi.
Il giudice di primo grado accolse la domanda, condannando la società sportiva al complessivo pagamento della somma di 7000 euro.
La corte di appello , investita del gravame proposto dalla società sportiva, rigettò la domanda risarcitoria avanzata dai genitori in primo grado.
La questione arriva in cassazione, la quale con la sentenza del 27.11.2012 n° 20982, ritiene infondato il ricorso presentato dai genitori. Nella sentenza della cassazione viene posto il seguente quesito di diritto: Il gioco del calcio, insegnato presso la società sportiva, rientra tra le attività pericolose ai sensi dell’art. 2050 c.c.?
La cassazione risponde al quesito sostenendo la inconfigurabilità del gioco del calcio in termini di attività pericolosa, come già affermato da questa corte regolatrice con la sentenza 1197 del 2007, a mente della quale deve escludersi che all’attività sportiva riferita al gioco del calcio possa essere riconosciuto il carattere di particolare pericolosità, trattandosi di disciplina che privilegia l’aspetto ludico, pur consentendo, con la pratica, l’esercizio atletico, tanto che è normalmente praticata nelle scuole di tutti i livelli come attività di agonismo non programmatico finalizzato a dare esecuzione ad un determinato esercizio fisico, sicché la stessa non può configurarsi come attività pericolosa a norma dell’art. 2050 cod. civ.
Il giudice territoriale, nel ricostruire analiticamente i fatti, ha affermato che, nella specie, si era trattato di un normale incidente di gioco determinato da caso fortuito, per il quale – attesa l’assenza di qualsivoglia elemento idoneo a dimostrare la violazione di obblighi e cautele da parte della società sportiva, ovvero il verificarsi di una azione anomala e/o in contrasto con le regole del gioco – nessuna responsabilità poteva attribuirsi né alla società sportiva La Dominante, né al danneggiante, dell’età di circa 14 anni.

