I genitori rispondono del fatto illecito del figlio minore se non danno la prova liberatoria
della loro responsabilità prevista dall’ultimo comma dell’art.2048cc.
Il fatto
Un ragazzo, mentre si trovava nel corso principale del paese, ai margini del marciapiede, veniva investito dal motociclo condotto da un tredicenne. I genitori del ragazzo investito denunciavano i genitori del tredicenne e ne chiedevano la condanna al risarcimento dei danni. I genitori del tredicenne sostenevano, in sede giudiziaria, che il figlio si era impadronito del motociclo sottraendolo al fratello e senza il consenso paterno. Il Tribunale accertava la responsabilità esclusiva del motociclista e condannava i genitori a risarcire i danni. La questione finisce davanti alla Suprema Corte
La Cassazione civile, sez. III, con la sentenza 25.09.2012 n° 16265 afferma che il ricorso non merita accoglimento.
La Corte considera l’ irrilevanza dell’ ammissione resa dal minore tredicenne circa la sottrazione del motorino senza chiedere il consenso al genitore, rilevando invece la mancanza della prova liberatoria da parte del genitore, ribadendo che l’apprensione furtiva del veicolo non esonera di per sé dalla propria responsabilità nemmeno il proprietario.
In conclusione i genitori sono stati condannati in relazione all’incidente provocato dal figlio minore per non aver provato la loro mancanza di responsabilità. Anche se questo argomento è stato trattato precedentemente, ho voluto riproporlo in considerazione della recentissima sentenza della Cassazione dove si ripropone la responsabilità del genitore, quando non dà la prova liberatoria per i danni causati dal figlio minore.
La prova liberatoria è una causa di giustificazione che il genitore deve dare per essere esente da responsabilità; generalmente essa consiste nel dar prova di aver impartito ai figli un’istruzione e dei valori in netto contrasto con l’azione posta in essere dal minore e di non aver potuto materialmente impedire il fatto : non è una cosa semplice.
In questa rubrica si possono consultare altre sentenze in proposito che specificano in modo più dettagliato i principi esposti.

