Il genitore ha l”obbligo giuridico di impedire eventi dannosi per i minori. Venire meno a quest”obbligo significa causarli.
La mamma di due ragazze, minori, veniva condannata in appello a sei anni di reclusione, per non aver impedito al marito di commettere abusi sessuali sulle figlie.
La Corte di appello nel condannare la donna osservava che certamente era venuta a conoscenza dei fatti, a seguito delle rivelazioni fattele dalle figlie; che le "cautele" adottate dalla donna, per evitare il ripetersi dei turpi comportamenti del coniuge, erano consistiti nell’espellere il marito dalla camera da letto, nel ridurre al minimo la propria permanenza fuori casa, nel rientrare a "sorpresa" nell’abitazione, nel non eseguire turni in ospedale durante le ore notturne, esercitando la donna l’attività di medico chirurgo, geriatra.
Comportamenti – questi – ritenuti dalla Corte di merito non solo del tutto inutili, ma, soprattutto, altamente frustranti per le figlie, tanto da indurre le stesse ragazze, dopo circa una settimana dalle rivelazioni fatte alla madre, "visto che non cambiava niente", a "ritrattare", a fare come se nulla fosse accaduto, confidando nella promessa del padre di recedere da simili atteggiamenti, promessa peraltro mantenuta solo per un mese. Era, pertanto, evidente la consapevolezza della donna circa i comportamenti del marito in danno delle minori, comportamenti che mai ella aveva contrastato in modo serio e risolutivo in difesa delle stesse.
In sostanza, ad avviso dei Giudici, la dottoressa, aveva consapevolmente creato, con la reiterata omissione di contegni doverosi, lasciando che il marito continuasse a vivere nella stessa casa e per molte ore da solo con le figlie, le condizioni affinché l’uomo continuasse indisturbato ad abusare delle minori, quotidianamente, con le raccapriccianti modalità disvelate dalle ragazze e confermate dalle intercettazioni. Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per Cassazione la donna a mezzo dei propri difensori.
La Cassazione, con Sentenza n. 4730, ha affermato che la posizione di garanzia verso i propri figli, costituita dall’art. 147 c.c. in capo al genitore, comporta l’obbligo per costui di tutelare la vita, l’incolumità e la moralità sessuale dei minori contro altrui aggressioni, anche endofamiliari, adottando anche le misure più drastiche in vista del raggiungimento di tale scopo. Tra i suddetti "doverosi" interventi rientrano anche i rimedi estremi, quali la denuncia dell’autore del reato ed il suo allontanamento dall’abitazione coniugale. La posizione di "garanzia" del genitore impone, infatti, a questi di porre in essere tutti gli interventi concretamente idonei a far cessare l’attività delittuosa, posto che quell’obbligo di tutela del minore, che la legge affida al genitore, ha natura assolutamente prioritaria rispetto a qualsivoglia altra esigenza.
Del resto, una corretta interpretazione esegetica del secondo comma dell’art. 40 c.p., laddove recita che "non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo", non indulge a considerazioni meno rigorose, posto che il principio della causalità equivalente – che grava sul soggetto "garante" – fa discendere la sua responsabilità penale non da qualsiasi omissione, ma solo dalla mancata adozione di comportamenti in grado di assicurare (in modo efficace) il rispetto del bene giuridicamente protetto: i minori
La Corte Suprema di Cassazione, pertanto, conferma la condanna della donna pronunciata in appello.




