Risponde all’interesse del minore la ripresa di rapporti, interrotti da più di quattro anni, con il padre, anche se pende un procedimento penale a carico dello stesso per abusi sessuali e lesioni nei confronti del figlio.
Il Tribunale per i minorenni dispose l’affidamento condiviso del minore con collocamento presso la madre, determinò le modalità di visita del padre e definì gli obblighi economici di quest’ultimo, anche se pendeva un procedimento penale a carico del padre per abusi sessuali e lesioni nei confronti del figlio.
La Corte d’appello dispose in via provvisoria ed urgente l’affido del minore – fermo restando il collocamento presso la madre – al servizio sociale territorialmente competente, incaricato di adoprarsi per una ripresa graduale dei rapporti tra padre e figlio. La madre ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che l’accertamento di tale responsabilità in capo al genitore osterebbe in maniera assoluta alla relazione tra padre e figlio; ritenere il contrario rivela che si tende a tutelare l’interesse dell’adulto, non certo quello del minore, che richiederebbe, invece, di attendere l’esito del procedimento penale prima di disporre la ripresa dei rapporti, per non esporre il bambino al rischio di incontrare chi ne ha abusato e all’eventualità di una nuova interruzione dei rapporti stessi, in caso di condanna del padre, dopo averli forzatamente e dolorosamente riattivati.
La Corte ha ritenuto,invece, rispondente all’interesse del minore la ripresa di rapporti con la figura paterna, interrotti da più di quattro anni, senza attendere la conclusione, prevedibilmente non vicina, del procedimento penale a carico del padre. "Ancora di più, secondo la Corte, quel rapporto va comunque recuperato, indipendentemente dall’esito del procedimento penale, la cui pendenza giustifica l’adozione delle opportune cautele, non potendosi escludere, attraverso un sostegno terapeutico, il recupero della genitorialità pur nell’eventualità che risultino accertati gli episodi ascritti".
Inoltre le decisioni in materia di affidamento dei figli minori producono un giudicato comunque superabile in base a fatti successivi alla loro emissione, e il giudice che le emette non ha il potere di determinare anche gli esiti di un successivo giudizio prendendo posizione su mere ipotesi di fatti futuri (nella specie la eventualità, appunto, dell’accertamento degli abusi). In conclusione, la Cassazione civile, sez. I, sentenza 10.01.2014 n° 372 dichiara il ricorso inammissibile.
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