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I CONGEDI DI PATERNITÁ E LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE

I congedi di paternità, per malattia del figlio, spettano indipendentemente dal fatto che la madre sia casalinga, quest’ultima considerata come una vera e propria lavoratrice autonoma, non dipendente.

Il fatto
Un collaboratore amministrativo ricorre al di Giudice del Lavoro per far accertare la natura discriminatoria della condotta datoriale consistita nella negazione del diritto a fruire dei riposi giornalieri e del congedo per malattia del figlio e per ottenere la condanna dell’ Amministrazione alla di rimozione degli effetti discriminatori di tale condotta.
II ricorso è stato accolto dal Tribunale di Venezia che con sentenza del 2 febbraio 2012 ha affermato quanto segue:

La normativa di riferimento è il D.Lvo 11.4.2006 n. 198 che disciplina ad hoc la tutela delle discriminazioni di genere.
Tale decreto, denominato "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", afferma che il in caso di malattia del figlio, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
Al padre della piccola affetta da handicap grave , i riposi e il congedo richiesti sono stati negati in ragione del fatto che la moglie, madre della medesima piccola non è lavoratrice autonoma, bensì casalinga.

Trattasi di diniego illegittimo alla luce del principio espresso nella sentenza del Cd.S. n. 4293 del 9.9.2008, sulla medesima problematica, il quale si pronuncia nel senso della piena assimilazione della lavoratrice casalinga alla lavoratrice non dipendente. Rileva, infatti, tale pronuncia che la nozione di lavoratore assume diversi significati nell’ordinamento, ed in particolare nelle materie privatistiche ed in quelle pubblicistiche, è a quest’ultimo che occorre fare riferimento, trattandosi di una norma rivolta a dare sostegno alla famiglia ed alla maternità, in attuazione delle finalità generali, di tipo promozionale, scolpite dall’art. 31 della Costituzione.

In tale prospettiva, essendo noto che numerosi settori dell’ordinamento considerano la figura della casalinga come lavoratrice non può che valorizzarsi la ratio della norma, volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio allorquando la madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato. A sostegno, della condivisibilità di tale interpretazione, va richiamata la Cass. n. 20324 del 20.10.2005 che, esaminando la questione della risarcibilità del danno da perdita della capacità di lavoro, assimila l’attività domestica ad attività lavorativa e richiama i principi cui agli artt. 4, 36 e 37 della Costituzione.

Posta la spettanza al dipendente dei benefici richiesti, e dunque l’illegittimità del diniego opposto dall’ Amministrazione alla loro fruizione, va considerato che la relativa negazione ha comportato un’ evidente discriminazione a danno del medesimo rispetto alla generalità, dei lavoratori padri che si trovano nelle sue stesse condizioni.
Ai fini della rimozione di tale effetto discriminatorio l’Amministrazione convenuta va condannata a pagare al lavoratore discriminato un importo commisurato ai numeri di permessi e alle giornate di congedo negati.

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