L”assenza del lavoratore in malattia, durante la visita di controllo è giustificata, oltre che dal caso di forza maggiore, anche dall”esigenza di solidarietà familiare.
Il caso
L’ I.N.P.S ricorre in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che aveva dichiarato il diritto di un lavoratore a percepire l’indennità di malattia dal primo giorno di assenza, nonostante non fosse presente alla visita di controllo durante la fascia di reperibilità.
Nel corso del giudizio era rimasto accertato che il lavoratore si era allontanato dal proprio domicilio per recarsi a far visita alla propria madre, ricoverata in un centro specialistico di riabilitazione. Tale circostanza, per la Corte valeva ad integrare un giustificato motivo, che rendeva legittima l’assenza del lavoratore alla visita di controllo.
L’I.N.P.S. in Cassazione sosteneva che il giusto motivo, idoneo a giustificare l’assenza alla visita medica di controllo, deve essere connotato dalla forza maggiore e non da un’apprezzabile utilità, anche morale.
La Cassazione, sez. lavoro,con sentenza n. 5718, del 09 -03- 2010, respinge il ricorso dell’I.N.P.S. In particolare l’assenza del lavoratore alla visita di controllo, per non essere sanzionata, può essere giustificata, oltre che dal caso di forza maggiore, anche da una situazione etico-morale.
Nella specie la Corte ritiene che la situazione addotta dal lavoratore, e accertata con sentenza, configura un’esigenza di solidarietà e di vicinanza familiare. Infatti il lavoratore si era allontanato dall’abitazione per dare assistenza alla propria madre, ricoverata in un centro specialistico di riabilitazione e priva di altro sostegno morale, in quanto divorziata e senza familiari. Tale circostanza è stata ritenuta dalla Cassazione, senz’altro meritevole di tutela nell’ambito dei rapporti etico-sociali garantiti dalla Costituzione, ex art. 29 cost.
In conclusione la Cassazione respinge il ricorso dell’I.N.P.S. e dà ragione al lavoratore. Con tale sentenza la Cassazione enuncia un principio innovativo, secondo il quale l’assenza alla visita medica di controllo non è sanzionata, se è giustificata da un motivo costituzionalmente garantito.





