La violenza dei genitori sui figli non ha mai giustificazione. Le percosse, le minacce, il clima di tensione, non hanno nulla a che vedere con gli intenti educativi.
Il fatto
Una ragazza sedicenne trascorreva una settimana su due nella la casa del padre, divorziato dalla mamma. In tale abitazione viveva anche la nuova compagna del padre. Sia la convivente, sia il padre vengono condannati per percosse e lesioni personali nei confronti della ragazza. Infatti ci sono stati due episodi per i quali i soggetti in questione furono condannati in primo grado. Il primo consisteva nell’aver lanciato un cucchiaio contro la ragazza da parte della convivente, afferrata quest’ultima per un piede facendola cadere a terra dal letto in cui la stessa si trovava e colpito la ragazza con un calcio al collo. Il secondo episodio, invece, vedeva protagonista il padre il quale, dopo aver afferrato la figlia per un braccio, la schiaffeggia.
Il genitore e la sua convivente ricorrono in cassazione.
La donna in sede difensiva sosteneva di aver afferrato la gamba della ragazza solo in quanto quest’ultima, rimproverata per aver fumato nella stanza, scalciava nei suoi confronti, agendo pertanto senza alcun intento aggressivo e comunque a scopo di difesa.
il padre, invece, in sede difensiva faceva appello allo jus corrigendi. Sosteneva infatti, di aver reagito al comportamento della figlia, la quale era entrata nella sua stanza per riprendere dei telefoni cellulari che le erano stati sequestrati a causa del suo scarso rendimento scolastico.
La sentenza emessa dalla Cassazione affermava che la dinamica della condotta della donna, in particolare il trascinamento della ragazza sul pavimento e la percussione della stessa con un calcio nella delicata zona del collo, e la causazione delle lesioni refertate, appaiono correttamente valutate dal Tribunale come manifestazioni comunque esorbitanti rispetto ai limiti della mera difesa dall’azione di una giovane distesa su un letto.
Parimenti infondato è il motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento della giustificazione dell’esercizio dello jus corrigendi. Infatti, nella sentenza si osserva che le condotte poste in essere dal padre e dalla sua compagna in entrambi gli episodi contestati travalicavano i limiti dell’esercizio delle facoltà coercitive genitoriali, nel momento in cui si risolvevano in atti violenti in nessun modo riconducibili ad una legittima finalità correttiva.
Comportamenti di questo genere, soprattutto ove si manifestino, come nel caso di specie, in percosse reiterate e produttive di lesioni, sono invero estranei ad una finalità correzionale che, come già sottolineato da questa Corte (Sez. 6, n. 4904 dei 18/03/1996, Cambria, Rv. 205033), in quanto giustificata nella sua dimensione educativa, vede la violenza quale incompatibile sia con la tutela della dignità del soggetto minorenne che con l’esigenza di un equilibrato sviluppo della personalità dello stesso.
La Cassazione penale, sez. V, sentenza 23.11.2012 n° 45859, rigetta i ricorsi e condanna i genitori.





